Art. 26. 1. Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione degli articoli 13, comma 3, e 25, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 febbraio 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste DONAT CATTIN, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 aprile 1988 Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 24