Art. 26.
  1.  Il  presente  regolamento entra in vigore sei mesi dopo la data
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  ad eccezione degli articoli 13, comma 3, e 25, che entrano
in vigore il giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 17 febbraio 1988
                               COSSIGA
                                  GORIA, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  DONAT CATTIN, Ministro della
                                  sanita'
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 aprile 1988
 Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 24