Art. 3.
  1.  Sulle  cosce  fresche  ottenute  dalla  macellazione  dei suini
nazionali  di  cui  all'art.  2,  destinate  alla  preparazione   del
prosciutto  veneto  berico-euganeo, escluse comunque quelle derivanti
dalla macellazione di verri o scrofe, e' apposto un timbro indelebile
a cura del macello.
  2.  Tale  timbro e' fornito dall'organismo abilitato che esercita i
controlli ritenuti necessari.
  3.  Un  incaricato  dell'organismo  abilitato  prende visione della
documentazione sanitaria di accompagnamento, prescritta dalla vigente
normativa,  delle  cosce  fresche  al  momento  dell'immissione nello
stabilimento di lavorazione e constata altresi':
    a)   il   numero   complessivo  delle  cosce  munite  del  timbro
indelebile;
    b)  l'indicazione  del  macello  di  provenienza  e  la  data  di
spedizione allo stabilimento di destinazione;
    c)  l'assenza  di  qualsiasi  trattamento  di  conservazione e di
congelazione sulle carni macellate tranne la refrigerazione.