Art. 3. 1. Sulle cosce fresche ottenute dalla macellazione dei suini nazionali di cui all'art. 2, destinate alla preparazione del prosciutto veneto berico-euganeo, escluse comunque quelle derivanti dalla macellazione di verri o scrofe, e' apposto un timbro indelebile a cura del macello. 2. Tale timbro e' fornito dall'organismo abilitato che esercita i controlli ritenuti necessari. 3. Un incaricato dell'organismo abilitato prende visione della documentazione sanitaria di accompagnamento, prescritta dalla vigente normativa, delle cosce fresche al momento dell'immissione nello stabilimento di lavorazione e constata altresi': a) il numero complessivo delle cosce munite del timbro indelebile; b) l'indicazione del macello di provenienza e la data di spedizione allo stabilimento di destinazione; c) l'assenza di qualsiasi trattamento di conservazione e di congelazione sulle carni macellate tranne la refrigerazione.