Art. 4. 1. Per ottenere l'applicazione sulle cosce suine fresche del sigillo previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge, il produttore deve farne richiesta all'organismo abilitato che, mediante i propri incaricati, controlla il corretto svolgimento di tutte le operazioni. L'apposizione del sigillo e' effettuata a cura del produttore, al momento della salagione, sulla cotenna della coscia suina fresca in modo da rimanere visibile fino al momento dell'apposizione del contrassegno finale. 2. Il sigillo deve indicare il mese e l'anno di inizio della salagione e deve essere conforme al modello proposto ed approvato ai sensi dell'art. 26. 3. L'incaricato dell'organismo abilitato puo' vietare l'apposizione del sigillo sulle cosce ritenute non idonee alla produzione tutelata, redigendo apposito verbale, nel quale devono essere indicate le ragioni del divieto. 4. L'operazione di apposizione del sigillo deve risultare distintamente su ciascuna partita di cosce nell'apposito registro con le modalita' stabilite nell'art. 10.