Art. 4.
  1.  Per  ottenere  l'applicazione  sulle  cosce  suine  fresche del
sigillo previsto dal  secondo  comma  dell'art.  4  della  legge,  il
produttore deve farne richiesta all'organismo abilitato che, mediante
i propri incaricati, controlla il corretto svolgimento  di  tutte  le
operazioni.  L'apposizione  del  sigillo  e'  effettuata  a  cura del
produttore, al momento della salagione, sulla  cotenna  della  coscia
suina   fresca   in   modo  da  rimanere  visibile  fino  al  momento
dell'apposizione del contrassegno finale.
  2.  Il  sigillo  deve  indicare  il  mese  e l'anno di inizio della
salagione e deve essere conforme al modello proposto ed approvato  ai
sensi dell'art. 26.
  3. L'incaricato dell'organismo abilitato puo' vietare l'apposizione
del sigillo sulle cosce ritenute non idonee alla produzione tutelata,
redigendo  apposito  verbale,  nel  quale  devono  essere indicate le
ragioni del divieto.
  4.   L'operazione   di   apposizione  del  sigillo  deve  risultare
distintamente su ciascuna partita di cosce nell'apposito registro con
le modalita' stabilite nell'art. 10.