Art. 5. 1. L'incaricato dell'organismo abilitato, ad avvenuta operazione, deve redigere per ogni partita apposito verbale contenente le seguenti indicazioni: a) gli estremi del documento sanitario di accompagnamento; b) la data dell'inizio della salagione; c) il numero delle cosce fresche sulle quali e' stato apposto il sigillo; d) il numero delle cosce fresche oggetto di contestazione. 2. Il verbale e' redatto in duplice copia, di cui una e' conservata dal titolare dello stabilimento di lavorazione e una dall'organismo abilitato. 3. Le cosce oggetto di contestazione sono custodite, con la necessaria cautela per impedire la loro sostituzione o comunque la loro manomissione, dall'organismo abilitato ovvero dal produttore. 4. Il produttore puo' far inserire a verbale sue eventuali ragioni di dissenso in merito all'operato degli incaricati dell'organismo abilitato e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facolta' di nominare un proprio consulente. Restano comunque salvi i rimedi giurisdizionali previsti dalle norme vigenti. 5. Qualora, dal nuovo esame effettuato ai sensi del comma 4, le cosce oggetto delle contestazioni risultino idonee alla produzione tutelata, la data della relativa operazione e' quella del momento dell'avvenuta contestazione.