Art. 5.
  1.  L'incaricato  dell'organismo abilitato, ad avvenuta operazione,
deve  redigere  per  ogni  partita  apposito  verbale  contenente  le
seguenti indicazioni:
    a) gli estremi del documento sanitario di accompagnamento;
    b) la data dell'inizio della salagione;
    c)  il numero delle cosce fresche sulle quali e' stato apposto il
sigillo;
    d) il numero delle cosce fresche oggetto di contestazione.
  2. Il verbale e' redatto in duplice copia, di cui una e' conservata
dal titolare dello stabilimento di lavorazione e  una  dall'organismo
abilitato.
  3.  Le  cosce  oggetto  di  contestazione  sono  custodite,  con la
necessaria cautela per impedire la loro sostituzione  o  comunque  la
loro manomissione, dall'organismo abilitato ovvero dal produttore.
  4.  Il produttore puo' far inserire a verbale sue eventuali ragioni
di dissenso in merito  all'operato  degli  incaricati  dell'organismo
abilitato  e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame
tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per  l'industria
delle  conserve  alimentari  di  Parma,  con  facolta' di nominare un
proprio consulente. Restano comunque salvi i  rimedi  giurisdizionali
previsti dalle norme vigenti.
  5.  Qualora,  dal  nuovo  esame effettuato ai sensi del comma 4, le
cosce oggetto delle contestazioni risultino  idonee  alla  produzione
tutelata,  la  data  della  relativa operazione e' quella del momento
dell'avvenuta contestazione.