Art. 6. 1. E' consentito il trasferimento di cosce con il sigillo per il proseguimento della stagionatura in altro stabilimento di lavorazione autorizzato alla produzione tutelata, previa tempestiva comunicazione all'organismo abilitato che puo' opporsi al trasferimento con atto congruamente motivato. 2. L'organismo abilitato prescrive le modalita' da osservare per il trasferimento. 3. L'avvenuto trasferimento deve essere annotato da entrambi gli stabilimenti interessati nell'apposito registro, con le modalita' stabilite dagli articoli 10 e 11. 4. In ogni altro caso di uscita dallo stabilimento delle cosce destinate alla produzione tutelata, il produttore informa l'organismo abilitato che impartisce le necessarie disposizioni per evitare indebite manomissioni. 5. L'operazione deve essere annotata nel registro di cui all'art. 10.