Art. 6.
  1.  E'  consentito  il trasferimento di cosce con il sigillo per il
proseguimento della stagionatura in altro stabilimento di lavorazione
autorizzato alla produzione tutelata, previa tempestiva comunicazione
all'organismo abilitato che puo' opporsi al  trasferimento  con  atto
congruamente motivato.
  2. L'organismo abilitato prescrive le modalita' da osservare per il
trasferimento.
  3.  L'avvenuto  trasferimento  deve essere annotato da entrambi gli
stabilimenti interessati nell'apposito  registro,  con  le  modalita'
stabilite dagli articoli 10 e 11.
  4.  In  ogni  altro  caso  di uscita dallo stabilimento delle cosce
destinate alla produzione tutelata, il produttore informa l'organismo
abilitato  che  impartisce  le  necessarie  disposizioni  per evitare
indebite manomissioni.
  5.  L'operazione  deve essere annotata nel registro di cui all'art.
10.