Art. 7.
  1.  La  lavorazione  del  prosciutto  veneto  berico-euganeo  dalla
macellazione all'apposizione del  contrassegno  di  cui  all'art.  9,
avviene  attraverso  le  seguenti  fasi:  isolamento, raffreddamento,
rifilatura, salagione, semipressatura, riposo, lavatura, asciugatura,
stagionatura:  con  l'osservanza  degli usi locali, leali e costanti,
raccolti  dalle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
agricoltura  competenti  della  zona  tipica,  di intesa con l'organo
regionale della tipicizzazione.
  2.  Durante  la  lavorazione e' consentito l'impiego di sale comune
(cloruro sodico) e di pepe, con l'esclusione di trattamenti fisici  e
di sostanze chimiche, coloranti e conservanti e additivi di qualsiasi
natura, fatta eccezione per il nitrato di potassio e  di  sodio,  che
possono  essere  miscelati  con  il sale comune nei limiti consentiti
dalla legge.
  3.  Nell'ultima  fase  di  lavorazione,  si procede alla sugnatura,
mediante rivestimento  in  superficie,  nelle  screpolature  e  sulla
fascia  muscolare  scoperta  della  coscia,  con  un impasto composto
esclusivamente di strutto, sugna,  sale,  pepe,  farina  e  amidi  di
cereali.
  4.  Esaurita  la  lavorazione  e'  vietata  l'aggiunta di qualsiasi
sostanza nonche' la ripetizione di precedenti fasi o  interventi,  ad
esclusione della sugnatura.