Art. 8.
  1.  Per  la  stagionatura  le  cosce  vengono collocate in appositi
locali muniti di finestre od altre aperture, in guisa  da  consentire
una  opportuna  ventilazione  e  ricambio  d'aria,  secondo  i metodi
tradizionali, con l'osservanza in ogni caso delle disposizioni di cui
al comma 2 dell'art. 14.
  2.   La   stagionatura  prosegue  in  locali  meno  ventilati  onde
accentuare le caratteristiche di aroma e di fragranza del prodotto.
  3.   I   locali   di   stagionatura  possono  essere  corredati  di
attrezzature   idonee   a   mantenere   in   giusto   equilibrio   le
caratteristiche termoigrometriche dell'ambiente.
  4.   Per  le  caratteristiche  dei  locali  dello  stabilimento  di
lavorazione si applica l'art. 14.