Art. 8. 1. Per la stagionatura le cosce vengono collocate in appositi locali muniti di finestre od altre aperture, in guisa da consentire una opportuna ventilazione e ricambio d'aria, secondo i metodi tradizionali, con l'osservanza in ogni caso delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 14. 2. La stagionatura prosegue in locali meno ventilati onde accentuare le caratteristiche di aroma e di fragranza del prodotto. 3. I locali di stagionatura possono essere corredati di attrezzature idonee a mantenere in giusto equilibrio le caratteristiche termoigrometriche dell'ambiente. 4. Per le caratteristiche dei locali dello stabilimento di lavorazione si applica l'art. 14.