Art. 9. 1. Su istanza del produttore interessato gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano all'apposizione del contrassegno previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge, eseguita mediante marchiatura con apposito contrassegno, accertando preliminarmente l'esistenza dei seguenti requisiti: a) compimento del periodo di stagionatura prescritto dall'art. 2 della legge, previo esame dei registri, della documentazione e del sigillo apposto sulla coscia fresca; computando nel periodo stesso il mese nel quale e' stato apposto il sigillo; b) conformita' delle modalita' di lavorazione alle norme del presente regolamento ed agli usi locali, leali e costanti; c) esistenza delle altre caratteristiche merceologiche prescritte dalla legge. 2. Gli incaricati devono previamente procedere alla spillatura di un numero di prosciutti sufficiente per ricavarne un giudizio probante di qualita'. Se necessario, possono effettuare ispezione del prodotto mediante apertura di un certo numero di prosciutti (fino ad un massimo di cinque per ogni mille e frazione di mille), che restano a carico del produttore. Le caratteristiche organolettiche sono valutate nel loro insieme, potendosi operare una compensazione solo per lievissime deficienze. 3. L'organismo abilitato custodisce la matrice degli strumenti per l'apposizione del contrassegno. Gli strumenti devono portare ciascuno un particolare segno di identificazione del produttore e sono affidati dall'organismo abilitato ai propri incaricati in occasione dell'applicazione del contrassegno sui prosciutti, che puo' essere eseguita anche a cura del produttore. 4. Il contrassegno e' apposto anche piu' volte sulla cotenna del prosciutto, in modo da rimanere visibile fino alla completa utilizzazione del prodotto. 5. L'incaricato dell'organismo abilitato preposto alla vigilanza dell'operazione, e' tenuto a compilare, in duplice copia di cui una da consegnare al produttore, apposito verbale da cui deve risultare: a) il numero dei prosciutti presentati per l'apposizione del contrassegno; b) la data dell'inizio della stagionatura; c) i riferimenti desumibili dall'apposito registro previsto dall'art. 10, necessari per l'individuazione del prodotto; d) la data di apposizione del contrassegno e il numero dei prosciutti sui quali esso viene apposto; e) il numero dei prosciutti ritenuti inidonei alla produzione tutelata, oggetto di contestazione. 6. I prosciutti oggetto di contestazione sono custoditi, con la cautela necessaria per impedire la loro sostituzione o comunque la loro manomissione, dall'organismo abilitato, ovvero dal produttore. 7. Il produttore, al quale deve essere consegnata una copia del verbale, puo' far inserire nel verbale stesso le sue eventuali osservazioni in merito alle operazioni e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facolta' di nominare un proprio consulente. Restano comunque salvi i rimedi giurisdizionali previsti dalle norme vigenti. 8. I prosciutti inidonei alla produzione tutelata sono privati del sigillo apposto all'inizio della lavorazione. Tale asportazione viene eseguita subito nel caso in cui non vi siano contestazioni, ovvero sia trascorso il termine previsto dal comma 7 senza che venga richiesto il riesame, o qualora dal nuovo esame i prosciutti risultino inidonei alla produzione tutelata. 9. L'operazione di annullamento e' compiuta a cura del produttore, alla presenza dell'incaricato dell'organismo abilitato. 10. Le operazioni di apposizione del contrassegno o di annullamento del sigillo devono risultare nell'apposito registro con le modalita' stabilite dall'art. 10.