Art. 9.
  1.   Su   istanza   del   produttore   interessato  gli  incaricati
dell'organismo abilitato presenziano all'apposizione del contrassegno
previsto  dal  primo comma dell'art. 4 della legge, eseguita mediante
marchiatura con  apposito  contrassegno,  accertando  preliminarmente
l'esistenza dei seguenti requisiti:
    a)  compimento del periodo di stagionatura prescritto dall'art. 2
della legge, previo esame dei registri, della  documentazione  e  del
sigillo apposto sulla coscia fresca; computando nel periodo stesso il
mese nel quale e' stato apposto il sigillo;
    b)  conformita'  delle  modalita'  di  lavorazione alle norme del
presente regolamento ed agli usi locali, leali e costanti;
    c) esistenza delle altre caratteristiche merceologiche prescritte
dalla legge.
  2.  Gli  incaricati devono previamente procedere alla spillatura di
un  numero  di  prosciutti  sufficiente  per  ricavarne  un  giudizio
probante di qualita'. Se necessario, possono effettuare ispezione del
prodotto mediante apertura di un certo numero di prosciutti (fino  ad
un massimo di cinque per ogni mille e frazione di mille), che restano
a carico  del  produttore.  Le  caratteristiche  organolettiche  sono
valutate  nel  loro insieme, potendosi operare una compensazione solo
per lievissime deficienze.
  3.  L'organismo abilitato custodisce la matrice degli strumenti per
l'apposizione del contrassegno. Gli strumenti devono portare ciascuno
un  particolare  segno  di  identificazione  del  produttore  e  sono
affidati dall'organismo abilitato ai propri incaricati  in  occasione
dell'applicazione  del  contrassegno  sui prosciutti, che puo' essere
eseguita anche a cura del produttore.
  4.  Il  contrassegno  e' apposto anche piu' volte sulla cotenna del
prosciutto,  in  modo  da  rimanere  visibile  fino   alla   completa
utilizzazione del prodotto.
  5.  L'incaricato  dell'organismo  abilitato preposto alla vigilanza
dell'operazione, e' tenuto a compilare, in duplice copia di  cui  una
da  consegnare al produttore, apposito verbale da cui deve risultare:
    a)  il  numero  dei  prosciutti  presentati per l'apposizione del
contrassegno;
    b) la data dell'inizio della stagionatura;
    c)  i  riferimenti  desumibili  dall'apposito  registro  previsto
dall'art. 10, necessari per l'individuazione del prodotto;
    d)  la  data  di  apposizione  del  contrassegno  e il numero dei
prosciutti sui quali esso viene apposto;
    e)  il  numero  dei  prosciutti ritenuti inidonei alla produzione
tutelata, oggetto di contestazione.
  6.  I  prosciutti  oggetto  di contestazione sono custoditi, con la
cautela necessaria per impedire la loro sostituzione  o  comunque  la
loro manomissione, dall'organismo abilitato, ovvero dal produttore.
  7.  Il  produttore,  al  quale deve essere consegnata una copia del
verbale, puo' far  inserire  nel  verbale  stesso  le  sue  eventuali
osservazioni  in  merito alle operazioni e chiedere, entro il termine
di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della stazione
sperimentale  per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con
facolta' di nominare un proprio consulente. Restano comunque salvi  i
rimedi giurisdizionali previsti dalle norme vigenti.
  8.  I prosciutti inidonei alla produzione tutelata sono privati del
sigillo apposto all'inizio della lavorazione. Tale asportazione viene
eseguita  subito  nel  caso in cui non vi siano contestazioni, ovvero
sia trascorso il  termine  previsto  dal  comma  7  senza  che  venga
richiesto  il  riesame,  o  qualora  dal  nuovo  esame  i  prosciutti
risultino inidonei alla produzione tutelata.
  9.  L'operazione di annullamento e' compiuta a cura del produttore,
alla presenza dell'incaricato dell'organismo abilitato.
  10. Le operazioni di apposizione del contrassegno o di annullamento
del sigillo devono risultare nell'apposito registro con le  modalita'
stabilite dall'art. 10.