IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054; Visto l'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, che prevede il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del citato regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni, nonche' ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni; Considerato che il terzo comma dello stesso art. 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro al fine di stabilire le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, i dati che deve contenere, le modalita' per il rilascio del documento stesso, per il pagamento dell'imposta e per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli; Visti gli articoli 27 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1984 che prevede la codificazione unica dei contribuenti e il versamento entro termini unificati delle imposte e dei contributi previdenziali; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo; Visto il decreto 25 novembre 1986 che istituisce nelle province di Firenze e di Milano un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede, rispettivamente, in Prato e in Monza; Ritenuta la necessita' di sostituire il decreto ministeriale 17 maggio 1985; Decreta: Art. 1. L'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, deve attestare la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento, l'importo di questo e l'impegno ad effettuare il pagamento all'ufficio IVA entro i previsti termini, su apposito modulo conforme all'allegato 1, in almeno tre esemplari da ottenersi a ricalco dalla delega rilasciata dal contribuente. L'attestato deve essere contraddistinto da un numero di codice atto ad individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento e deve contenere: l'indicazione del periodo cui si riferisce la liquidazione d'imposta e l'importo versato; i dati identificativi, la partita IVA ed il codice fiscale del contribuente; le informazioni fiscali e previdenziali prescritte dal decreto ministeriale 24 febbraio 1984 per i datori di lavoro non agricoli. L'azienda di credito delegata deve controllare: che la quarta, terza e seconda cifra a partire da destra del numero di partita IVA indicato dal contribuente corrispondano al codice dell'ufficio IVA competente per territorio (secondo la tabella di cui all'allegato 2), cioe' quello nella competenza territoriale del quale ha sede la dipendenza a cui la delega e' stata conferita; la presenza del codice fiscale, nonche' della segnalazione del periodo di pagamento; che il contribuente, datore di lavoro non agricolo, abbia compilato il quadro, a lui riservato, contenente le informazioni di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1984. Dei tre esemplari dell'attestato: il primo deve essere consegnato con le modalita' e nei termini previsti nel successivo art. 5 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui competenza territoriale ha sede la dipendenza delegata; il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito; il terzo deve essere consegnato al contribuente. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Il testo dei primi cinque commi dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, e' il seguente: "I pagamenti di I.V.A. previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono effettuarsi al competente ufficio dell'I.V.A. mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega puo' essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento, attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; b) l'impegno ad effettuare il pagamento all'ufficio dell'I.V.A. per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega all'azienda di credito per il pagamento dell'imposta e' irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabiliti le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dell'azienda di credito delegata, i dati che devono essere contenuti nello stesso documento, le modalita' per il rilascio del documento medesimo, per il pagamento dell'imposta, per la trasmissione dei dati e documenti dell'amministrazione e per i relativi controlli. All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato all'ufficio competente, con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo. L'azienda di credito che non versa all'ufficio dell'I.V.A. competente, nel termine previsto al secondo comma, lettera b), l'imposta di cui al pagamento e' stata delegata deve corrispondere a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al due per cento degli importi non versati". - Il D.M. 24 febbraio 1984, concernente la codificazione unita e versamenti entro termini unificati delle imposte e dei contributi previdenzialpi, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984.