IL MINISTRO DELLE FINANZE 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio  1954,  n.
270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1054; 
  Visto l'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751,  che  prevede
il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi  degli
articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, mediante delega del
contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art.  54  del
citato regolamento per l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  e  successive   modificazioni,
nonche' ad una delle casse  rurali  ed  artigiane  di  cui  al  regio
decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con  la  legge  4  agosto
1955, n. 707,  aventi  un  patrimonio  non  inferiore  a  lire  cento
milioni; 
  Considerato che  il  terzo  comma  dello  stesso  art.  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro al fine di stabilire  le  caratteristiche  del
documento da  rilasciare  al  contribuente  dall'azienda  di  credito
delegata, i dati che deve contenere, le modalita' per il rilascio del
documento stesso, per il pagamento dell'imposta e per la trasmissione
dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli; 
  Visti gli articoli  27  e  30  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale  24  febbraio  1984  che  prevede  la
codificazione unica dei contribuenti e il  versamento  entro  termini
unificati delle imposte e dei contributi previdenziali; 
  Visto l'art. 1 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  645,  modificato  dall'art.  4,  comma  24,   del
decreto-legge   19   dicembre   1984,   n.   853,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 17 febbraio  1985,  n.  17,  che  consente
l'istituzione nelle province di Bologna,  Brescia,  Firenze,  Genova,
Milano, Napoli, Roma e Torino,  di  due  uffici  imposta  sul  valore
aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo; 
  Visto il decreto 25 novembre 1986 che istituisce nelle province  di
Firenze e di Milano un secondo ufficio imposta  sul  valore  aggiunto
con sede, rispettivamente, in Prato e in Monza; 
  Ritenuta la necessita' di sostituire  il  decreto  ministeriale  17
maggio 1985; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  L'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta sul  valore
aggiunto, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751,
deve attestare la data in cui  ha  ricevuto  l'ordine  di  pagamento,
l'importo  di  questo  e  l'impegno  ad   effettuare   il   pagamento
all'ufficio IVA entro i previsti termini, su apposito modulo conforme
all'allegato 1, in almeno tre esemplari da ottenersi a ricalco  dalla
delega  rilasciata  dal   contribuente.   L'attestato   deve   essere
contraddistinto da un numero di codice atto ad individuare  l'azienda
di credito delegata e la sua dipendenza che ha ricevuto  l'ordine  di
pagamento e deve contenere: 
   l'indicazione  del  periodo  cui  si  riferisce  la   liquidazione
d'imposta e l'importo versato; 
   i dati identificativi, la partita IVA ed  il  codice  fiscale  del
contribuente; 
   le informazioni fiscali e  previdenziali  prescritte  dal  decreto
ministeriale 24 febbraio 1984 per i datori di lavoro non agricoli. 
  L'azienda di credito delegata  deve  controllare:  che  la  quarta,
terza e seconda cifra a partire da destra del numero di  partita  IVA
indicato dal contribuente corrispondano al  codice  dell'ufficio  IVA
competente per territorio (secondo la tabella di cui all'allegato 2),
cioe' quello nella competenza  territoriale  del  quale  ha  sede  la
dipendenza a cui la delega e' stata conferita; 
   la presenza del codice fiscale,  nonche'  della  segnalazione  del
periodo di pagamento; 
   che  il  contribuente,  datore  di  lavoro  non  agricolo,   abbia
compilato il quadro, a lui riservato, contenente le  informazioni  di
cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1984. 
  Dei tre esemplari dell'attestato: 
   il primo deve essere consegnato con le  modalita'  e  nei  termini
previsti nel successivo art. 5 all'ufficio  dell'imposta  sul  valore
aggiunto nella cui competenza  territoriale  ha  sede  la  dipendenza
delegata; 
   il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito; 
   il terzo deve essere consegnato al contribuente. 
 
 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dei  primi cinque commi dell'art. 12 della
          legge 12 novembre 1976, n. 751, e' il seguente:
             "I  pagamenti  di I.V.A. previsti dagli articoli 27, 30,
          31 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.  633,  e  successive
          modificazioni,  devono  effettuarsi  al  competente ufficio
          dell'I.V.A. mediante delega del contribuente ad  una  delle
          aziende  di  credito di cui all'art. 54 del regolamento per
          l'amministrazione del  patrimonio  e  per  la  contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924, n. 827, e successive modificazioni.  La  delega  puo'
          essere  conferita  anche  ad  una  delle  casse  rurali  ed
          artigiane  di  cui  al  R.D.  26  agosto  1937,  n.   1706,
          modificato  con  legge  4  agosto  1955,  n. 707, avente un
          patrimonio non inferiore a lire cento  milioni.  La  delega
          deve  essere  in ogni caso rilasciata presso una dipendenza
          dell'azienda    delegata    sita    nella    circoscrizione
          territoriale dell'ufficio competente.
             L'azienda   delegata  deve  rilasciare  al  contribuente
          apposito documento,  attestante:  a)  la  data  in  cui  ha
          ricevuto  l'ordine  di  pagamento e l'importo di questo; b)
          l'impegno   ad   effettuare   il   pagamento    all'ufficio
          dell'I.V.A.  per  conto  del  contribuente  entro il quinto
          giorno successivo. La delega all'azienda di credito per  il
          pagamento   dell'imposta  e'  irrevocabile  ed  ha  effetto
          liberatorio per il delegante.
             Con  decreto del Ministro per le finanze di concerto con
          il Ministro per il tesoro sono stabiliti le caratteristiche
          del documento da rilasciare al contribuente dell'azienda di
          credito delegata, i dati che devono essere contenuti  nello
          stesso   documento,   le  modalita'  per  il  rilascio  del
          documento medesimo, per il pagamento dell'imposta,  per  la
          trasmissione  dei  dati  e documenti dell'amministrazione e
          per i relativi controlli.
             All'azienda    di    credito   delegata   al   pagamento
          dell'imposta compete una  commissione  nella  misura  dello
          0,25  per  cento  dell'importo  del  pagamento  di  imposta
          effettuato all'ufficio competente, con un  minimo  di  lire
          mille  e  fino  ad  un  massimo di trentamila lire per ogni
          singola  operazione,  da  trattenere   sull'ammontare   del
          pagamento medesimo.
             L'azienda   di   credito   che   non  versa  all'ufficio
          dell'I.V.A.  competente, nel termine  previsto  al  secondo
          comma,  lettera  b), l'imposta di cui al pagamento e' stata
          delegata deve corrispondere a titolo di  penale,  per  ogni
          giorno  di  ritardo,  una somma pari al due per cento degli
          importi non versati".
             - Il D.M. 24 febbraio 1984, concernente la codificazione
          unita e versamenti entro termini unificati delle imposte  e
          dei  contributi  previdenzialpi,  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984.