Art. 11. Il decreto ministeriale 17 maggio 1985 e' sostituito dal presente decreto per le deleghe di pagamento ricevute dalle aziende di credito a partire dal 1° gennaio 1988. A partire dalla data di attivazione degli uffici IVA di nuova istituzione, le dipendenze capofila con sede nei territori di competenza di tali uffici dovranno assumere un nuovo codice, che dovra' essere comunicato al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari con le modalita' e nei termini previsti nell'ultimo comma dell'art. 6 del presente decreto. I pagamenti relativi alle deleghe ricevute fino al giorno precedente a quello previsto per l'attivazione del nuovo ufficio, comprese eventuali integrazioni a tali pagamenti, effettuate anche successivamente a tale data andranno fatti all'ufficio IVA recando le modalita' e rispettando le competenze previste dal precedente decreto (decreto ministeriale 17 maggio 1985). Viene consentito l'utilizzo, fino ad esaurimento, dei moduli gia' stampati conformemente a quanto previsto nell'art. 1 del precedente decreto (decreto ministeriale 17 maggio 1985). Le date di attivazione dei nuovi uffici verranno stabilite da appositi decreti ministeriali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 14 gennaio 1988 Il Ministro delle finanze GAVA Il Ministro del tesoro AMATO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota all'art. 11: Il D.M. 17 maggio 1985, concernente modalita' per il pagamento dell'imposta suo valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 27 gennaio 1985.