Art. 2. 
 
  L'azienda  di  credito  delegata   deve   eseguire   il   pagamento
direttamente all'ufficio IVA nella cui circoscrizione territoriale ha
sede la dipendenza alla quale e' stata rilasciata la delega, mediante
gli   assegni   previsti   dall'art.   230   del   regolamento    per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato
dall'art. 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  aprile
1976, n. 656. 
  I pagamenti devono essere effettuati, cumulativamente, per ciascuna
giornata al netto dell'importo delle commissioni,  entro  i  previsti
termini, salvo quanto disposto dal terzo  comma  dell'art.  2963  del
codice civile, dalla legge  24  gennaio  1962,  n.  13,  nonche'  dal
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1. 
  I pagamenti devono  essere  effettuati,  per  ciascuna  azienda  di
credito, da  un  massimo  di  tre  dipendenze  capofila  per  ciascun
territorio di competenza di ogni ufficio IVA di cui una nella  citta'
sede dell'ufficio IVA stesso. Nel caso di aziende di credito che  non
abbiano dipendenza nella citta' sede dell'ufficio IVA, le  dipendenze
capofila non possono superare il numero di due. 
  In deroga a quanto stabilito dal primo comma del presente  articolo
il pagamento puo' essere effettuato  dalle  dipendenze  capofila  non
aventi sede nella citta' in cui risiede l'ufficio IVA, anche mediante
conto corrente postale intestato al competente  ufficio  dell'imposta
sul valore  aggiunto  su  modello  ch8-quater  AUT,  indicando  nella
causale il codice dell'azienda di credito, il codice della dipendenza
capofila e il numero progressivo di riferimento del modulo di cui  al
comma successivo. Il pagamento a mezzo di conto corrente  postale  e'
comunque obbligatorio in caso di mancato o  irregolare  funzionamento
degli uffici IVA. 
  Per ogni pagamento, effettuato  sia  direttamente  all'ufficio  sia
mediante conto corrente  postale,  deve  essere  utilizzato  apposito
modulo  conforme   all'allegato   3   redatto   in   sei   esemplari,
contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e dal codice della
dipendenza capofila che esegue il  pagamento  nonche'  da  un  numero
identificativo  progressivo  distintamente  per  ciascuna  dipendenza
capofila, composto da sei cifre e seguito da un codice  di  controllo
di due cifre. 
  Dei sei esemplari, tre devono  essere  trattenuti  dall'azienda  di
credito e tre consegnati all'ufficio  IVA,  insieme  con  i  relativi
assegni; per i pagamenti effettuati tramite conto corrente postale, i
tre  esemplari  destinati  all'ufficio,  con  allegata  la   relativa
attestazione di versamento in conto corrente postale,  devono  essere
raggruppati e consegnati con periodicita' mensile,  il  primo  giorno
lavorativo successivo al 23 di ogni mese;  ciascun  gruppo  comprende
gli esemplari che si  riferiscono  a  pagamenti  effettuati  fino  al
giorno precedente a quello della consegna. 
 
          Note all'art. 2:
             -  L'art.  230 del regolamento per l'amministrazione del
          patrimonio e per la contabilita' dello Stato approvato  con
          regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art.
          1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, cosi' recita:
             "Art.  230.  -  I  versamenti  di  somme nelle tesorerie
          devono essere fatti in denaro effettivo.
             Le  somme  da  versarsi  in  denaro possono anche essere
          spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali  la  cui
          spesa pero' resta, di regola, a carico dei mittenti.
             Gli  agenti  della riscossione e le sezioni di tesoreria
          provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari
          della  Banca  d'Italia,  del Banco di Napoli e del Banco di
          Sicilia nonche' assegni circolari o assegni bancari  emessi
          da   istituti  o  aziende  di  credito,  non  trasferibili,
          all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari
          e  gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o
          aziende di credito aventi filiali  o  corrispondenti  nella
          provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente
          della  riscossione  ordinatari  dei  suddetti   titoli   di
          credito.
             Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso
          i titoli di credito al loro ordine ricevuti  in  versamento
          esclusivamente   in   favore  della  sezione  di  tesoreria
          provinciale competente per territorio.
             Gli  agenti  della  riscossione che sono autorizzati dal
          direttore generale del tesoro a versare soltanto  somme  in
          contanti  in  una sezione di tesoreria di provincia diversa
          da quella in cui risiedono effettuano i loro versamenti sul
          conto  corrente  postale  a nome della sezione di tesoreria
          della propria provincia.
             Per  i  titoli  di  credito di cui al presente articolo,
          riconosciuti falsi o sospettati di falsita', si applica  la
          procedura di cui al successivo art. 233".
             -  Ai  sensi  del  terzo comma dell'art. 2963 del codice
          civile "se il termine scade in giorno festivo e'  prorogato
          di diritto al giorno seguente non festivo".
             -  La  legge 24 gennaio 1962, n. 13, concernente proroga
          dei termini scadenti in giorni feriali  di  chiusura  delle
          aziende  ed istituti di cui al regio decreto 12 marzo 1936,
          n. 375, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'
          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 37 del 10
          febbraio 1962.
             -   Il  decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1,
          concernente proroga  dei  termini  legali  e  convenzionali
          nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole
          dipendenze  a  causa  di  eventi  eccezionali,   e'   stato
          pubblicato  nel  supplemento  alla Gazzetta Ufficiale n. 12
          del 16 gennaio 1948.