Art. 2. L'azienda di credito delegata deve eseguire il pagamento direttamente all'ufficio IVA nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza alla quale e' stata rilasciata la delega, mediante gli assegni previsti dall'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656. I pagamenti devono essere effettuati, cumulativamente, per ciascuna giornata al netto dell'importo delle commissioni, entro i previsti termini, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dalla legge 24 gennaio 1962, n. 13, nonche' dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1. I pagamenti devono essere effettuati, per ciascuna azienda di credito, da un massimo di tre dipendenze capofila per ciascun territorio di competenza di ogni ufficio IVA di cui una nella citta' sede dell'ufficio IVA stesso. Nel caso di aziende di credito che non abbiano dipendenza nella citta' sede dell'ufficio IVA, le dipendenze capofila non possono superare il numero di due. In deroga a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo il pagamento puo' essere effettuato dalle dipendenze capofila non aventi sede nella citta' in cui risiede l'ufficio IVA, anche mediante conto corrente postale intestato al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto su modello ch8-quater AUT, indicando nella causale il codice dell'azienda di credito, il codice della dipendenza capofila e il numero progressivo di riferimento del modulo di cui al comma successivo. Il pagamento a mezzo di conto corrente postale e' comunque obbligatorio in caso di mancato o irregolare funzionamento degli uffici IVA. Per ogni pagamento, effettuato sia direttamente all'ufficio sia mediante conto corrente postale, deve essere utilizzato apposito modulo conforme all'allegato 3 redatto in sei esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e dal codice della dipendenza capofila che esegue il pagamento nonche' da un numero identificativo progressivo distintamente per ciascuna dipendenza capofila, composto da sei cifre e seguito da un codice di controllo di due cifre. Dei sei esemplari, tre devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio IVA, insieme con i relativi assegni; per i pagamenti effettuati tramite conto corrente postale, i tre esemplari destinati all'ufficio, con allegata la relativa attestazione di versamento in conto corrente postale, devono essere raggruppati e consegnati con periodicita' mensile, il primo giorno lavorativo successivo al 23 di ogni mese; ciascun gruppo comprende gli esemplari che si riferiscono a pagamenti effettuati fino al giorno precedente a quello della consegna.
Note all'art. 2: - L'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30 aprile 1976, n. 656, cosi' recita: "Art. 230. - I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere fatti in denaro effettivo. Le somme da versarsi in denaro possono anche essere spedite alla tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa pero' resta, di regola, a carico dei mittenti. Gli agenti della riscossione e le sezioni di tesoreria provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia nonche' assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o aziende di credito, non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti o aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente della riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito. Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso i titoli di credito al loro ordine ricevuti in versamento esclusivamente in favore della sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Gli agenti della riscossione che sono autorizzati dal direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in una sezione di tesoreria di provincia diversa da quella in cui risiedono effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale a nome della sezione di tesoreria della propria provincia. Per i titoli di credito di cui al presente articolo, riconosciuti falsi o sospettati di falsita', si applica la procedura di cui al successivo art. 233". - Ai sensi del terzo comma dell'art. 2963 del codice civile "se il termine scade in giorno festivo e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo". - La legge 24 gennaio 1962, n. 13, concernente proroga dei termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle aziende ed istituti di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 10 febbraio 1962. - Il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, concernente proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali, e' stato pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1948.