Art. 3. Le aziende di credito di cui all'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, devono pagare entro i prescritti termini, l'ammontare dell'imposta da esse dovuta al competente ufficio IVA attraverso una delle proprie dipendenze capofila con le modalita' prescritte nei comma primo e quarto del precedente articolo. Per i versamenti deve essere utilizzato un modulo conforme all'allegato 4, redatto in cinque esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e della dipendenza capofila che effettua il pagamento nonche' da un numero identificativo progressivo compreso nell'ambito della numerazione adottata dalla dipendenza capofila, per i documenti previsti nel quinto comma dell'art. 2. Dei cinque esemplari, due devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio IVA con le modalita' e i termini di cui all'ultimo comma del precedente articolo.
Nota all'art. 3: Per il testo dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, si veda nelle note all'art. 1.