Art. 3. 
 
  Le aziende di credito di cui all'art. 12 della  legge  12  novembre
1976, n. 751, devono pagare entro i prescritti  termini,  l'ammontare
dell'imposta da esse dovuta al competente ufficio IVA attraverso  una
delle proprie dipendenze capofila con  le  modalita'  prescritte  nei
comma primo e quarto del precedente articolo. 
  Per  i  versamenti  deve  essere  utilizzato  un  modulo   conforme
all'allegato 4, redatto  in  cinque  esemplari,  contraddistinto  dal
codice dell'azienda  di  credito  e  della  dipendenza  capofila  che
effettua il pagamento nonche' da un numero identificativo progressivo
compreso nell'ambito  della  numerazione  adottata  dalla  dipendenza
capofila, per i documenti previsti nel quinto comma dell'art. 2. 
  Dei cinque esemplari, due devono essere trattenuti dall'azienda  di
credito e tre consegnati all'ufficio IVA con le modalita' e i termini
di cui all'ultimo comma del precedente articolo. 
 
          Nota all'art. 3:
             Per  il testo dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976,
          n. 751, si veda nelle note all'art. 1.