Art. 4. Il titolare del servizio autonomo di cassa dell'ufficio IVA assume, secondo le modalita' previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 24 febbraio 1983, come carico diretto le somme corrisposte, a mezzo assegni o mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio, dalle aziende di credito, a titolo di: a) imposta sul valore aggiunto, al netto delle commissioni, su delega del contribuente; b) imposta sul valore aggiunto, dovuta dalle stesse aziende di credito per le operazioni imponibili da esse compiute. Le somme di cui sopra costituiscono accertamento di entrata e vengono corrispondentemente annotate nelle relative contabilita' periodiche. Il cassiere inoltre trasmette, vistati per convalida, due dei tre esemplari dei moduli pervenuti insieme con i pagamenti, al reparto amministrativo. Il Ministero delle finanze al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle commissioni, dovra' provvedere all'emissione di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle commissioni trattenute dalle aziende di credito delegate. Comunicazione dell'importo lordo e netto delle riscossioni, nonche' delle relative commissioni bancarie, dovra' altresi' essere fatta mensilmente dal centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, per ogni ufficio IVA, alla Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale del bilancio.
Note all'art. 4: - L'art. 3 del D.M. 24 febbraio 1983 (Modalita' di funzionamento di alcuni servizi del servizio autonomo di cassa negli uffici I.V.A.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, cosi' recita: "Art. 3. - Negli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, fermo il diposto dell'art. 61 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 19 marzo 1960, costituiscono carichi diretti del servizio di cassa anche la riscossione delle seguenti entrate: a) imposta sul valore aggiunto al netto delle commissioni, corrisposta, direttamente alla cassa a mezzo assegni o mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio dalle aziende di credito su delega dei contribuenti; b) l'imposta sul valore aggiunto corrisposta, direttamente alla cassa a mezzo assegni o mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio, dalle aziende di credito per le operazioni imponibili da esse compiute". - L'art. 5, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), cosi' recita: "Tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse".