Art. 4. 
 
  Il titolare del servizio autonomo di cassa dell'ufficio IVA assume,
secondo le modalita' previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 24
febbraio 1983, come carico diretto  le  somme  corrisposte,  a  mezzo
assegni o mediante versamento sul conto  corrente  postale  intestato
all'ufficio, dalle aziende di credito, a titolo di: 
    a) imposta sul valore aggiunto, al netto  delle  commissioni,  su
delega del contribuente; 
    b) imposta sul valore aggiunto, dovuta dalle  stesse  aziende  di
credito per le operazioni imponibili da esse compiute. 
  Le somme di cui  sopra  costituiscono  accertamento  di  entrata  e
vengono  corrispondentemente  annotate  nelle  relative  contabilita'
periodiche. 
  Il cassiere inoltre trasmette, vistati per convalida, due  dei  tre
esemplari dei moduli pervenuti insieme con i  pagamenti,  al  reparto
amministrativo. 
  Il Ministero delle finanze al fine  di  assicurare,  ai  sensi  del
primo comma dell'art. 5  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  la
contabilizzazione delle entrate al lordo  delle  commissioni,  dovra'
provvedere  all'emissione  di  specifici   mandati   commutabili   in
quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle
commissioni trattenute dalle aziende di credito delegate. 
  Comunicazione dell'importo lordo e netto delle riscossioni, nonche'
delle relative commissioni bancarie,  dovra'  altresi'  essere  fatta
mensilmente dal centro informativo  della  Direzione  generale  delle
tasse e delle imposte indirette sugli affari, per ogni  ufficio  IVA,
alla  Ragioneria  generale  dello  Stato,  ispettorato  generale  del
bilancio. 
 
          Note all'art. 4:
             -  L'art.  3  del  D.M.  24  febbraio 1983 (Modalita' di
          funzionamento di alcuni servizi del  servizio  autonomo  di
          cassa  negli  uffici  I.V.A.),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, cosi' recita:
             "Art.   3.   -  Negli  uffici  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto, fermo il diposto dell'art.  61  del  decreto  del
          Ministro  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro del
          tesoro 19 marzo 1960,  costituiscono  carichi  diretti  del
          servizio  di  cassa  anche  la  riscossione  delle seguenti
          entrate:
              a)   imposta   sul   valore  aggiunto  al  netto  delle
          commissioni, corrisposta, direttamente alla cassa  a  mezzo
          assegni  o  mediante  versamento sul conto corrente postale
          intestato all'ufficio dalle aziende di  credito  su  delega
          dei contribuenti;
              b)   l'imposta   sul   valore   aggiunto   corrisposta,
          direttamente  alla  cassa  a  mezzo  assegni   o   mediante
          versamento    sul    conto   corrente   postale   intestato
          all'ufficio, dalle aziende di  credito  per  le  operazioni
          imponibili da esse compiute".
             -  L'art.  5, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468
          (Riforma di alcune norme  di  contabilita'  generale  dello
          Stato  in  materia  di  bilancio),  cosi' recita: "Tutte le
          entrate devono essere iscritte in bilancio al  lordo  delle
          spese  di  riscossione  e  di altre eventuali spese ad esse
          connesse".