Art. 5. 
 
  La  consegna  del  primo  esemplare  degli   attestati   prescritti
dall'art. 1 deve essere effettuata all'ufficio IVA  competente  dalle
dipendenze capofila delle aziende di credito raggruppando gli 
  attestati corrispondenti ad  ogni  pagamento  eseguito  all'ufficio
IVA. 
  Ciascun raggruppamento  e'  accompagnato  da  uno  degli  esemplari
trattenuti dall'azienda di credito (modulo allegato 3); gli attestati
che lo accompagnano devono  essere  ordinati  per  codice  dipendenza
delegata e nell'ambito di questa per importo crescente. 
  La consegna dei suddetti gruppi di attestati viene effettuata entro
trenta  giorni  dalla  data  prevista  per   l'inoltro,   al   centro
informativo della Direzione generale  delle  tasse  e  delle  imposte
indirette sugli affari, dei supporti magnetici di cui  al  successivo
art. 6.