Art. 5. La consegna del primo esemplare degli attestati prescritti dall'art. 1 deve essere effettuata all'ufficio IVA competente dalle dipendenze capofila delle aziende di credito raggruppando gli attestati corrispondenti ad ogni pagamento eseguito all'ufficio IVA. Ciascun raggruppamento e' accompagnato da uno degli esemplari trattenuti dall'azienda di credito (modulo allegato 3); gli attestati che lo accompagnano devono essere ordinati per codice dipendenza delegata e nell'ambito di questa per importo crescente. La consegna dei suddetti gruppi di attestati viene effettuata entro trenta giorni dalla data prevista per l'inoltro, al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dei supporti magnetici di cui al successivo art. 6.