Art. 6. 
 
  L'azienda di credito delegata e' tenuta a  registrare  su  supporto
magnetico i dati relativi agli attestati  rilasciati  nonche'  quelli
relativi ai moduli di cui agli articoli 2 e 3. 
  Il  supporto,  che  puo'  contenere  anche  i  dati  relativi  alle
operazioni  effettuate  da  piu'  aziende  di  credito,  deve  essere
predisposto  in  duplice   esemplare,   secondo   le   modalita'   di
registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato 5
del presente decreto. 
  Il primo esemplare del supporto, contenente i dati riguardanti  gli
attestati  rilasciati  nei   periodi   sottoelencati,   deve   essere
consegnato al centro informativo della Direzione generale delle tasse
e delle imposte indirette sugli affari entro il termine a  fianco  di
ciascuno indicato: 
   1° dicembre (Compreso) 7 gennaio: 20 febbraio; 
   8 gennaio (Compreso) 31 marzo: 15 maggio; 
   1° aprile (Compreso) 31 maggio: 15 luglio; 
   1° giugno (Compreso) 31 agosto: 15 ottobre; 
   1° settembre (Compreso) 30 novembre: 15 gennaio. 
  Il secondo esemplare del supporto deve essere tenuto a disposizione
dell'amministrazione finanziaria per un periodo  di  sei  mesi  dalla
data di consegna dell'originale. 
  Le aziende di credito che vengono abilitate  allo  svolgimento  del
servizio, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751,
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
devono comunicare al  centro  informativo  della  Direzione  generale
delle tasse e delle  imposte  indirette  sugli  affari  almeno  venti
giorni prima della data  di  attivazione  del  servizio,  il  proprio
codice identificativo, desunto dal "Codice generale delle aziende  di
credito   e   degli   istituti   di   credito    speciale"    gestito
dall'Associazione  bancaria  italiana,  le  sedi   delle   dipendenze
capofila  distinte  per  ufficio  IVA  competente  con  la   relativa
codifica, nonche' i dati identificativi degli enti  incaricati  della
consegna dei supporti. 
  Le predette aziende e  quelle  che  attualmente  gia'  svolgono  il
servizio  devono  comunicare  all'indicato   centro   le   variazioni
intervenute nella designazione sia delle proprie dipendenze  capofila
con la relativa codifica, sia degli enti  incaricati  della  consegna
dei  supporti  almeno  venti  giorni  prima  del  verificarsi   delle
variazioni stesse. 
 
          Nota all'art. 6:
             Per  il testo dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976,
          n. 751, si veda nelle note all'art. 1.