Art. 6. L'azienda di credito delegata e' tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi agli attestati rilasciati nonche' quelli relativi ai moduli di cui agli articoli 2 e 3. Il supporto, che puo' contenere anche i dati relativi alle operazioni effettuate da piu' aziende di credito, deve essere predisposto in duplice esemplare, secondo le modalita' di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato 5 del presente decreto. Il primo esemplare del supporto, contenente i dati riguardanti gli attestati rilasciati nei periodi sottoelencati, deve essere consegnato al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il termine a fianco di ciascuno indicato: 1° dicembre (Compreso) 7 gennaio: 20 febbraio; 8 gennaio (Compreso) 31 marzo: 15 maggio; 1° aprile (Compreso) 31 maggio: 15 luglio; 1° giugno (Compreso) 31 agosto: 15 ottobre; 1° settembre (Compreso) 30 novembre: 15 gennaio. Il secondo esemplare del supporto deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale. Le aziende di credito che vengono abilitate allo svolgimento del servizio, ai sensi dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono comunicare al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari almeno venti giorni prima della data di attivazione del servizio, il proprio codice identificativo, desunto dal "Codice generale delle aziende di credito e degli istituti di credito speciale" gestito dall'Associazione bancaria italiana, le sedi delle dipendenze capofila distinte per ufficio IVA competente con la relativa codifica, nonche' i dati identificativi degli enti incaricati della consegna dei supporti. Le predette aziende e quelle che attualmente gia' svolgono il servizio devono comunicare all'indicato centro le variazioni intervenute nella designazione sia delle proprie dipendenze capofila con la relativa codifica, sia degli enti incaricati della consegna dei supporti almeno venti giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse.
Nota all'art. 6: Per il testo dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, si veda nelle note all'art. 1.