Art. 7. Il centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari confronta i dati contenuti nei supporti pervenuti dalle aziende di credito con quelli acquisiti, tramite i terminali, dagli uffici al momento dell'emissione dell'ordine di incasso, allo scopo di verificarne la corrispondenza e di accertare il rispetto dei termini di pagamento e l'esattezza delle commissioni trattenute dalle aziende di credito. Confronta inoltre i dati di cui sopra registrati nei supporti con quelli dei versamenti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti e riportati sui relativi supporti predisposti dal Consorzio nazionale degli esattori. Il centro informativo segnala le eventuali discordanze all'ufficio IVA interessato, il quale, previo riscontro con gli attestati in suo posseso, provvede agli adempimenti necessari per la rettifica, da parte delle aziende di credito, delle irregolarita' da esse compiute, nonche' all'applicazione, per i versamenti effettuati dalle aziende di credito oltre i termini prescritti, della penale prevista dal quinto comma dell'art. 12 della richiamata legge 12 novembre 1976, n. 751, successivamente ripreso dal terzo comma dell'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657. Il centro informativo, a seguito dei controlli effettuati, puo' richiedere alle aziende di credito supporti integrativi, che devono essere consegnati entro trenta giorni dalla richiesta. Il centro informativo tiene a disposizione delle aziende di credito i supporti gia' elaborati per un periodo non superiore a sei mesi. Qualora i supporti non venissero ritirati entro il periodo di cui al precedente comma, il centro informativo procedera' alla distruzione degli stessi.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, si veda nelle note all'art. 1. - L'art. 5, comma 3, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 (Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del Servizio di riscossione dei tributi), cosi' recita: "La misura della penale prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e dal quinto comma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, e' ridotta allo 0,50 per cento se il mancato versamento e' dovuto ad errori materiali".