Art. 7. 
 
  Il centro informativo della Direzione generale delle tasse e  delle
imposte  indirette  sugli  affari  confronta  i  dati  contenuti  nei
supporti pervenuti dalle aziende di  credito  con  quelli  acquisiti,
tramite  i  terminali,  dagli  uffici   al   momento   dell'emissione
dell'ordine di incasso, allo scopo di verificarne la corrispondenza e
di accertare il rispetto dei termini di pagamento e l'esattezza delle
commissioni trattenute dalle aziende di credito. 
  Confronta inoltre i dati di cui sopra registrati nei  supporti  con
quelli  dei  versamenti  d'imposta  risultanti  dalle   dichiarazioni
annuali presentate dai contribuenti e riportati sui relativi supporti
predisposti dal Consorzio nazionale degli esattori. 
  Il centro informativo segnala le eventuali discordanze  all'ufficio
IVA interessato, il quale, previo riscontro con gli attestati in  suo
posseso, provvede agli adempimenti necessari  per  la  rettifica,  da
parte delle aziende di credito, delle irregolarita' da esse compiute,
nonche' all'applicazione, per i versamenti effettuati  dalle  aziende
di credito oltre i termini  prescritti,  della  penale  prevista  dal
quinto comma dell'art. 12 della richiamata legge 12 novembre 1976, n.
751, successivamente ripreso dal terzo comma dell'art. 5 della  legge
4 ottobre 1986, n. 657. 
  Il centro informativo, a seguito  dei  controlli  effettuati,  puo'
richiedere alle aziende di credito supporti integrativi,  che  devono
essere consegnati entro trenta giorni dalla richiesta. 
  Il centro informativo tiene a disposizione delle aziende di credito
i supporti gia' elaborati per un periodo non superiore a sei mesi. 
  Qualora i supporti non venissero ritirati entro il periodo  di  cui
al  precedente  comma,  il   centro   informativo   procedera'   alla
distruzione degli stessi. 
 
          Note all'art. 7:
             -  Per  il  testo  dell'art.  12 della legge 12 novembre
          1976, n. 751, si veda nelle note all'art. 1.
             -  L'art. 5, comma 3, della legge 4 ottobre 1986, n. 657
          (Delega al Governo per la istituzione e la  disciplina  del
          Servizio  di  riscossione  dei  tributi), cosi' recita: "La
          misura della penale prevista dall'ultimo comma dell'art. 17
          della   legge   2  dicembre  1975,  n.  576,  e  successive
          modificazioni, e dal quinto comma dell'art. 12 della  legge
          12 novembre 1976, n. 751, e' ridotta allo 0,50 per cento se
          il mancato versamento e' dovuto ad errori materiali".