Art. 8. 
 
  Per le operazioni concernenti i pagamenti mediante delega di cui al
presente decreto, le dipendenze capofila  delle  aziende  di  credito
devono tenere apposito partitario costituito  dal  secondo  esemplare
degli attestati rilasciati,  nonche'  un  conto  riepilogativo  degli
ordini di pagamento ricevuti e  di  quelli  eseguiti  conservando  le
quietanze o le ricevute di versamento in conto  corrente  postale  in
ordine cronologico e uno  degli  esemplari  delle  distinte  e  delle
dichiarazioni di pagamento di cui agli articoli 2 e  3  del  presente
decreto. 
  In caso di necessita' ed esauriti i riscontri di cui all'art. 7, il
Ministero delle finanze puo' richiedere al Ministero  del  tesoro  di
interessare la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende  di  credito,
per  controllare  la  corrispondenza  dei  versamenti  alle  evidenze
contabili delle aziende di credito stesse.