Art. 8. Per le operazioni concernenti i pagamenti mediante delega di cui al presente decreto, le dipendenze capofila delle aziende di credito devono tenere apposito partitario costituito dal secondo esemplare degli attestati rilasciati, nonche' un conto riepilogativo degli ordini di pagamento ricevuti e di quelli eseguiti conservando le quietanze o le ricevute di versamento in conto corrente postale in ordine cronologico e uno degli esemplari delle distinte e delle dichiarazioni di pagamento di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto. In caso di necessita' ed esauriti i riscontri di cui all'art. 7, il Ministero delle finanze puo' richiedere al Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, per controllare la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito stesse.