(Allegato 5.4)
                            Allegato 5.4 
 
   Il campo "codice errore partita IVA" normalmente posto = 0/, viene 
impostato a 1 nel caso che  la  quarta,  terza  e  seconda  cifra,  a
partire  da  destra  del  numero  di  partita   IVA,   indicato   dal
contribuente,  non  corrisponda  al  codice  dell'ufficio  nella  cui
circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza delegata secondo la
tabella allegato 2; tale campo deve inoltre essere impostato ad 1 nel
caso il codice di controllo, cioe' l'undicesimo carattere del  numero
di partita IVA, non corrisponda al risultato della verifica seguente: 
    si moltiplicano per due le cifre di posizione pari (2a,  4a,  6a,
8a e 10a) a partire da sinistra del campo "numero  di  partita  IVA":
tutte le singole cifre componenti i prodotti cosi' ottenuti vanno poi
sommate fra loro e con le cifre di ordine dispari (1a, 3a, 5a,  7a  e
9a) del numero di partita. Nel caso che l'ultima cifra del  risultato
ottenuto sia zero, il codice di controllo del numero di  partita  IVA
deve  essere  uguale  a  zero,  altrimenti  deve  essere  uguale   al
completamento a dieci della suddetta ultima cifra. 
   Il campo "codice datore di lavoro" deve essere impostato = 0/  nel
caso in cui non risulta barrata alcuna delle tre caselle  predisposte
sul modello. 
   Il campo "codice errore del tipo  datore  di  lavoro"  normalmente
deve essere posto = 0/.  Deve  essere  impostato  a  1  se  e'  stato
segnalato un "tipo datore di  lavoro"  =  1  (datore  di  lavoro  non
agricolo) e non sono state codificate sul modello le informazioni  di
cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1984. 
   Nella eventualita' che sia  stata  barrata  piu'  di  una  casella
relativa  alla  segnalazione  "tipo   datore   di   lavoro",   questa
segnalazione va considerata come  non  codificata  ("tipo  datore  di
lavoro" = 0/) ed il campo  "codice  di  errore  nel  tipo  datore  di
lavoro" va impostato = 1. 
   Il campo "codice errore periodo d'imposta" normalmente posto = 0/,
viene impostato ad 1 nel caso il contribuente non abbia  indicato  il
periodo di riferimento della delega di pagamento, abbia indicato piu'
periodi di riferimento, ovvero la data di conferimento  della  delega
in relazione al periodo di riferimento, non e' compresa negli estremi
precisati nella seguente tabella: 
 
     Periodo 
di riferimento Estremi di tempestivita' della data delega 
     --- -- 
     01 1° febbraio (Compreso) 5 marzo, dell'anno di riferimento 
     02 1° marzo (Compreso) 5 aprile, dell'anno di riferimento 
     03 1° aprile (Compreso) 5 maggio, dell'anno di riferimento 
     04 1° maggio (Compreso) 5 giugno, dell'anno di riferimento 
     05 1° giugno (Compreso) 5 luglio, dell'anno di riferimento 
     06 1° luglio (Compreso) 5 agosto, dell'anno di riferimento 
     07 1° agosto (Compreso) 5 settembre, dell'anno di 
              riferimento 
     08 1° settembre (Compreso) 5 ottobre, dell'anno di 
              riferimento 
     09 1° ottobre (Compreso) 5 novembre, dell'anno di 
              riferimento 
     10 1° novembre (Compreso) 5 dicembre, dell'anno di 
              riferimento 
     11 1° dicembre (Compreso) 5 gennaio, dell'anno successivo 
              a quello di riferimento 
     12 1° gennaio (Compreso) 5 febbraio, dell'anno successivo 
              a quello di riferimento 
     31 1° aprile (Compreso) 5 maggio, dell'anno di riferimento 
     32 1° luglio (Compreso) 5 agosto, dell'anno di riferimento 
     33 1° ottobre (Compreso) 5 novembre, dell'anno di 
              riferimento 
     34 1° gennaio (Compreso) 5 febbraio, dell'anno successivo 
              a quello di riferimento 
     66 1° gennaio dell'anno di riferimento (Compreso) 31 marzo 
              dell'anno successivo a quello di riferimento 
       99 1° gennaio (Compreso) 5 marzo, dell'anno successivo 
              a quello di riferimento 
   Nel caso che, la data massima  di  ciascuno  degli  intervalli  in
precedenza indicati, cada di sabato o in un giorno  festivo  essa  si
intende prorogata al primo giorno successivo non festivo. 
   Il campo "codice errore sigla provincia" normalmente  posto  =  0/
viene impostato ad 1 nel caso la sigla della provincia del  domicilio
fiscale indicata dal contribuente non coincida  con  la  sigla  della
provincia ove ha sede la dipendenza delegata. 
   Prima di inoltrare la bobina al centro informativo della Direzione
generale delle tasse e delle imposte indirette sugli  affari  occorre
controllare ogni "unita' di registrazione" con il relativo pagamento. 
Deve essere calcolato, per ogni "unita' di registrazione", il  totale
dei versamenti  ricevuti,  e  delle  commissioni  spettanti,  nonche'
l'importo netto da pagare; ciascuno di  questi  importi  deve  essere
uguale al corrispondente dato presente nella distinta o dichiarazione
di pagamento. 
   Nel caso di discordanza fra distinta o dichiarazione di  pagamento
e "unita' di registrazione" quest'ultima non deve essere inserita nel
supporto  magnetico  tranne  che  l'errore  sia  stato  commesso  nel
compilare il documento di pagamento. 
   In tal caso infatti occorrera' procedere come segue: 
   - rettifica presso  l'ufficio  IVA  del  documento  originale,  se
l'errore riguarda i dati identificativi dello stesso; 
   -  integrazione  o  detrazione  dell'importo  versato  tramite  un
successivo documento  di  pagamento,  se  l'errore  riguarda  i  dati
contabili. 
   La "unita' di  registrazione"  eventualmente  omessa  deve  essere
registrata, appena corretta, su apposita  bobina  da  consegnare  con
ogni sollecitudine anche al di fuori delle scadenze fissate nell'art. 
6. 
   Nonostante  i  controlli  suddetti,   puo'   rendersi   necessario
procedere alla correzione  di  una  "unita'  di  registrazione"  gia'
inoltrata al centro informativo. 
   In tal caso dovra' sostituirsi l'intera "unita' di  registrazione"
inesatta con  una  nuova  unita'  composta  da  un  record  di  testa
sostitutivo e da records dettaglio. 
            4) Descrizione del record di testa sostitutivo 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico