Art. 2. 1. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 2. La commissione deve presentare la relazione sulle risultanze delle indagini di cui all'articolo 1. 3. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento. 4. Il presidente della commissione presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.