Art. 2. 
  1. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 
  2. La commissione deve presentare  la  relazione  sulle  risultanze
delle indagini di cui all'articolo 1. 
  3. La commissione deve ultimare i suoi lavori entro  diciotto  mesi
dal suo insediamento. 
  4. Il presidente della commissione presenta al Parlamento ogni  sei
mesi una relazione sullo stato dei lavori.