Art. 3. 1. La commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento. 2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura sara' provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare. 3. Il presidente della commissione e' scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. 4. La commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.