Art. 3.
  1.  La  commissione  e'  composta  da  venti  senatori  e  da venti
deputati, scelti rispettivamente  dal  Presidente  del  Senato  della
Repubblica  e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque  assicurando
la  presenza  di  un  rappresentante per ciascuna componente politica
costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
  2.  Con  gli  stessi  criteri  e  con  la  stessa  procedura  sara'
provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso  di
dimissioni   dalla   commissione   o   di   cessazione   del  mandato
parlamentare.
  3.  Il presidente della commissione e' scelto di comune accordo tra
i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti
della  commissione,  tra  i  membri  dell'uno  e  dell'altro ramo del
Parlamento.
  4.  La  commissione  elegge  nel  suo seno due vicepresidenti e due
segretari.