Art. 4.
  1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni
a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni
degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  2.  Per  i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si
applicano le norme in vigore.
  3.   E'   sempre  opponibile  il  segreto  tra  difensore  e  parte
processuale nell'ambito del mandato.
  4.  Gli  agenti  e  gli  ufficiali  di polizia giudiziaria non sono
tenuti a rivelare alla commissione i nomi  di  chi  ha  loro  fornito
informazioni.
 
 
          Nota all'art. 4:
             Gli  articoli  366  e  372  del  codice penale prevedono
          quanto segue:
             "Art.  366  (Rifiuto  di  uffici  legalmente  dovuti). -
          Chiunque   nominato   dall'utorita'   giudiziaria   perito,
          interprete,  ovvero  custode di cose sottoposte a sequestro
          dal  giudice  penale,   ottiene   con   mezzi   fraudolenti
          l'esenzione  dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
          ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa da lire sessantamila a un milione".
             "Art.  372  (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo
          come testimone innanzi all'autorita'  giudiziaria,  afferma
          il  falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte,
          cio' che sa intorno ai fatti sui quali e'  interrogato,  e'
          punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".