Art. 4. 1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. 3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.
Nota all'art. 4: Gli articoli 366 e 372 del codice penale prevedono quanto segue: "Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). - Chiunque nominato dall'utorita' giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione". "Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".