Art. 6.
  1.   I   componenti  la  commissione  parlamentare  d'inchiesta,  i
funzionari e il personale di qualsiasi ordine e  grado  addetti  alla
commissione  stessa  ed  ogni  altra  persona  che  collabora  con la
commissione o compie o concorre a compiere atti di  inchiesta  oppure
ne  viene  a  conoscenza  per  ragioni  di ufficio o di servizio sono
obbligati al segreto per tutto quanto  riguarda  le  deposizioni,  le
notizie,   gli   atti   e   i  documenti  acquisiti  al  procedimento
d'inchiesta.
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  un  piu'  grave delitto, la
violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice
penale.
  3.  Le  stesse  pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in
parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti
o  documenti  del  procedimento  d'inchiesta,  salvo che per il fatto
siano previste pene piu' gravi.
 
 
          Nota all'art. 6:
             L'art. 326 del codice penale prevede quanto segue:
             "Art.  326  (Rivelazione  di  segreti  d'ufficio).  - Il
          pubblico ufficiale o la persona incaricata di  un  pubblico
          servizio che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al
          servizio, o comunque abusando  della  sua  qualita'  rivela
          notizie  di ufficio, le quali debbano rimanere segrete o ne
          agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito  con  la
          reclusione da sei mesi a tre anni.
             Se  l'agevolazione  e'  soltanto  colposa  si applica la
          reclusione fino a un anno".