Art. 2. 1. Il rapporto, il referto o la denuncia relativi ad un fatto previsto dall'articolo 90 o dall'articolo 96 della Costituzione devono essere inviati al Presidente della Camera dei deputati, per l'inoltro alla commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. 2. La commissione procede agli accertamenti necessari con le stesse procedure di informazione e di indagine previste per le commissioni parlamentari permanenti dal regolamento della Camera dei deputati. 3. Qualora reputi necessario procedere ad ulteriori atti di indagine, la commissione ne richiede il compimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario nel quale il fatto e' stato commesso.
Note all'art. 2: - Per gli articoli 90 e 96 della Costituzione si veda la precedente nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), e' il seguente: "Art. 12. - La messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri e' deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si rinnova, con deliberazione adottata a maggioranza, in conformita' del proprio regolamento. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il presidente e' eletto dalla commissione nel proprio seno".