Art. 2.
  1.  Il  rapporto,  il  referto  o  la denuncia relativi ad un fatto
previsto dall'articolo  90  o  dall'articolo  96  della  Costituzione
devono  essere  inviati  al Presidente della Camera dei deputati, per
l'inoltro alla commissione  prevista  dall'articolo  12  della  legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.
  2. La commissione procede agli accertamenti necessari con le stesse
procedure di informazione e di indagine previste per  le  commissioni
parlamentari permanenti dal regolamento della Camera dei deputati.
  3.  Qualora  reputi  necessario  procedere  ad  ulteriori  atti  di
indagine, la commissione ne richiede  il  compimento  al  procuratore
della  Repubblica  presso  il  tribunale del circondario nel quale il
fatto e' stato commesso.
 
 
          Note all'art. 2:
             - Per gli articoli 90 e 96 della Costituzione si veda la
          precedente nota all'art. 1.
             -  Il  testo  dell'art. 12 della legge costituzionale 11
          marzo 1953, n. 1
          (Norme  integrative della Costituzione concernenti la Corte
          costituzionale), e' il seguente:
             "Art.  12. - La messa in istato di accusa del Presidente
          della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri
          e  dei  Ministri  e'  deliberata  dal  Parlamento in seduta
          comune su relazione di una commissione, costituita di dieci
          deputati  e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due
          Camere,  ogni  volta  che  si  rinnova,  con  deliberazione
          adottata   a   maggioranza,   in  conformita'  del  proprio
          regolamento.
             In caso di parita' prevale il voto del presidente.
             Il  presidente  e'  eletto dalla commissione nel proprio
          seno".