Art. 3. 1. Esperite le indagini, la commissione presenta la relazione al Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Qualora ritenga la manifesta infondatezza della notizia di reato, propone l'archiviazione del procedimento.
Nota all'art. 3: Per l'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, si veda la precedente nota all'art. 2.