Art. 3.
  1.  Esperite  le  indagini, la commissione presenta la relazione al
Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo  12  della  legge
costituzionale  11  marzo  1953,  n.  1. Qualora ritenga la manifesta
infondatezza della notizia  di  reato,  propone  l'archiviazione  del
procedimento.
 
 
          Nota all'art. 3:
             Per  l'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953,
          n. 1, si veda la precedente nota all'art. 2.