Art. 2. 1. La denominazione "caseina acida alimentare" e' riservata alla caseina alimentare ottenuta per precipitazione mediante l'impiego di coadiuvanti tecnologici e di colture batteriche elencati nell'allegato II, ed avente le caratteristiche di cui all'allegato I, ed e' obbligatoria per i prodotti rispondenti a tali requisiti.