Art. 2. 
  1. La denominazione "caseina acida alimentare"  e'  riservata  alla
caseina alimentare ottenuta per precipitazione mediante l'impiego  di
coadiuvanti   tecnologici   e   di   colture   batteriche    elencati
nell'allegato II, ed avente le caratteristiche di cui all'allegato I,
ed e' obbligatoria per i prodotti rispondenti a tali requisiti.