Art. 3. 
  1. La denominazione "caseina  presamica  alimentare"  e'  riservata
alla  caseina  alimentare  ottenuta   per   precipitazione   mediante
l'impiego dei coadiuvanti tecnologici elencati nell'allegato  IV,  ed
avente le caratteristiche di cui all'allegato III, ed e' obbligatoria
per i prodotti rispondenti a tali requisiti.