Art. 4. 
  1. La denominazione "caseinato alimentare" e' riservata al prodotto
ottenuto da caseine alimentari trattate con i coadiuvanti tecnologici
indicati  all'allegato  VI,  ed  avente  le  caratteristiche  di  cui
all'allegato V, ed e' obbligatoria per i prodotti rispondenti a  tali
requisiti.