Art. 5. 
  1. Per i prodotti  non  aventi  i  requisiti  della  caseina  acida
alimentare,  della  caseina  presamica  alimentare  e  dei  caseinati
alimentari, di cui agli articoli 2,  3  e  4,  e'  vietato  l'uso  di
denominazioni similari a quelle sopraindicate che possono indurre  in
errore l'acquirente.