Art. 6. 1. Per i prodotti disciplinati dal presente decreto non destinati al consumatore finale, sono obbligatorie solo le seguenti indicazioni su imballaggi, recipienti o etichette: a) la denominazione loro riservata seguita, per i caseinati, dall'indicazione del o dei cationi; b) la quantita' netta; c) per i prodotti commercializzati in miscele: 1) la dicitura "miscela di..." seguita dall'indicazione degli ingredienti costituenti la miscela in ordine ponderale decrescente; 2) l'indicazione del o dei cationi per i caseinati; 3) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati; d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea; e) il Paese d'origine per i prodotti provenienti dai Paesi non facenti parte della Comunita' economica europea; f) la data di fabbricazione o un'indicazione che permetta di identificare il lotto. 2. Le diciture di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f), devono figurare in lingua italiana e possono figurare anche in altra lingua. 3. Possono figurare soltanto sui documenti di accompagnamento le indicazioni di cui al comma 1, lettere b), c), punto 3), d) ed e), nonche', nel caso di trasporto allo stato sfuso, le indicazioni di cui alle lettere c), punto 2), ed f). 4. Tali prodotti, qualora destinati al consumatore finale, devono essere etichettati in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, con le specificazioni indicate alle lettere a) e c) del comma 1.
Nota all'art. 6: Il D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322, reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa alla etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicita' nonche' della direttiva CEE n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare".