Art. 6. 
  1. Per i prodotti disciplinati dal presente decreto  non  destinati
al consumatore finale, sono obbligatorie solo le seguenti indicazioni
su imballaggi, recipienti o etichette: 
    a) la denominazione loro  riservata  seguita,  per  i  caseinati,
dall'indicazione del o dei cationi; 
    b) la quantita' netta; 
    c) per i prodotti commercializzati in miscele: 
    1) la dicitura "miscela  di..."  seguita  dall'indicazione  degli
ingredienti costituenti la miscela in ordine ponderale decrescente; 
    2) l'indicazione del o dei cationi per i caseinati; 
    3) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati; 
    d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante del
confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita'  economica
europea; 
    e) il Paese d'origine per i prodotti provenienti  dai  Paesi  non
facenti parte della Comunita' economica europea; 
    f) la data di fabbricazione  o  un'indicazione  che  permetta  di
identificare il lotto. 
  2. Le diciture di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f),  devono
figurare in lingua italiana e possono figurare anche in altra lingua. 
  3. Possono figurare soltanto sui documenti  di  accompagnamento  le
indicazioni di cui al comma 1, lettere b), c), punto 3),  d)  ed  e),
nonche', nel caso di trasporto allo stato sfuso,  le  indicazioni  di
cui alle lettere c), punto 2), ed f). 
  4. Tali prodotti, qualora destinati al consumatore  finale,  devono
essere etichettati in conformita'  alle  disposizioni  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n.  322,  con
le specificazioni indicate alle lettere a) e c) del comma 1. 
 
          Nota all'art. 6:
             Il  D.P.R.  18  maggio  1982,  n. 322, reca: "Attuazione
          della direttiva CEE n. 79/112 relativa  alla  etichettatura
          dei  prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed
          alla relativa pubblicita' nonche' della  direttiva  CEE  n.
          77/94  relativa  ai  prodotti  alimentari  destinati ad una
          alimentazione particolare".