Art. 3. Al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 25 agosto 1986, e' aggiunta, dopo la parola "affari", l'indicazione: "nonche' del centro informativo delle imposte dirette".
Nota all'art. 3: Il testo dell'art. 2 del D.M. 25 agosto 1986 (Norme di esecuzione dell'art. 62, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunita' europee) e' il seguente: "Art. 2. - Al fine di reperire le informazioni richieste dagli Stati membri delle Comunita' europee, l'ufficio centrale per i controlli e le contabilita' centralizzate puo' avvalersi della collaborazione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, delle conservatorie dei registri immobiliari, del centro informativo dell'organizzazione dei servizi tributari e del centro informativo delle tasse e imposte indirette sugli affari nonche' del centro informativo delle imposte dirette. I predetti uffici provvederanno ad evadere le richieste dell'ufficio centrale per i controlli e le contabilita' centralizzate entro trenta giorni dalla data di ricezione".