Art. 3.
  Al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 25 agosto 1986,
e' aggiunta, dopo la parola "affari",  l'indicazione:   "nonche'  del
centro informativo delle imposte dirette".
 
          Nota all'art. 3:
             Il  testo  dell'art. 2 del D.M. 25 agosto 1986 (Norme di
          esecuzione dell'art. 62,  ultimo  comma,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          concernente la mutua assistenza per il recupero dei crediti
          sorti  negli  Stati  membri  delle Comunita' europee) e' il
          seguente:
             "Art. 2. - Al fine di reperire le informazioni richieste
          dagli  Stati  membri  delle  Comunita'  europee,  l'ufficio
          centrale  per  i  controlli e le contabilita' centralizzate
          puo'   avvalersi   della   collaborazione   degli    uffici
          dell'imposta  sul  valore aggiunto, delle conservatorie dei
          registri    immobiliari,     del     centro     informativo
          dell'organizzazione  dei  servizi  tributari  e  del centro
          informativo delle tasse e imposte  indirette  sugli  affari
          nonche' del centro informativo delle imposte dirette.
             I  predetti uffici provvederanno ad evadere le richieste
          dell'ufficio centrale per i  controlli  e  le  contabilita'
          centralizzate entro trenta giorni dalla data di ricezione".