Art. 10.
  1. Gli aggiudicatari e gli stabilimenti riconosciuti ai sensi degli
articoli 2 e 3 del presente decreto e gli stabilimenti che fabbricano
prodotti  intermedi  non  contenenti  rivelatori,  devono  tenere  in
permanenza per ogni magazzino o deposito, un registro bollato a norma
di  legge,  preventivamente  vidimato  dagli  "organi  di  controllo"
competenti per territorio.
  2.  Gli  importatori  e/o i rivenditori di burro concentrato e/o di
burro  concentrato  denaturato,  di  prodotti  intermedi   contenenti
rivelatori,  da  utilizzare ai sensi del "regolamento", devono tenere
per ogni magazzino o deposito un  esemplare  di  registro  bollato  a
norma    di   legge   e   preventivamente   vidimato   dagli   uffici
dell'ispettorato per la repressione delle frodi.
  3. Gli stabilimenti e i laboratori che producono prodotti intermedi
contenenti rivelatori che utilizzano burro e  burro  concentrato  con
aggiunta  di rivelatori e prodotti intermedi contenenti rivelatori da
incorporare nei prodotti di cui all'allegato 3 del presente  decreto,
devono  tenere,  per  ogni  magazzino  o  deposito,  un  esemplare di
registro  bollato  a  norma   di   legge   preventivamente   vidimato
dall'ispettorato  per la repressione frodi competente per territorio.
  4.  Ogni  esemplare  di registro deve essere custodito negli uffici
del magazzino o del deposito nel quale trovansi le partite  di  burro
oggetto della contabilita'.
  5. Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente
in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto.
  6.  Ai fini del presente decreto sono considerati unico magazzino o
deposito, piu' locali contigui e intercomunicanti.
  7.  Per  magazzini o depositi ricandenti nel complesso aziendale di
un unico stabilimento, la contabilita' puo' essere tenuta in un unico
registro.
  8.  I soggetti indicati nei commi precedenti che utilizzano diversi
prodotti che usufruiscono di un  aiuto  o  di  riduzione  del  prezzo
dovranno adottare una contabilita' distinta per ciascuno dei prodotti
utilizzando a tal fine registri separati.
  9. Tutte le registrazioni effettuate ai sensi del presente articolo
devono essere comprovate da adeguata documentazione commerciale quali
bolle di consegna e fatture.
  10.  Il  registro  di  cui  al presente articolo puo' essere tenuto
previo parere favorevole dell'"organo di  controllo"  o  dell'ufficio
dell'ispettorato  per  la repressione delle frodi, anche per mezzo di
registrazioni meccanografiche.
In  tal  caso i registri sono sostituiti dai tabulati preventivamente
numerati  e  vidimati  dall'"organo  di  controllo"  o   dell'ufficio
dell'ispettorato  della  repressione  delle  frodi, sui quali debbono
essere riportate giornalmente tutte  le  annotazioni  prescritte  dal
presente decreto.
  11. Sulla documentazione commerciale riguardante il burro, il burro
denaturato, il burro concentrato con o senza rivelatori ed i prodotti
intermedi  dovra'  essere  riportata,  oltre  a  quanto  indicato  al
precedente art. 8, la destinazione indicata nell'offerta (formula  A,
C,  B  o  D) e, il numero d'ordine con il quale e' stata identificata
l'offerta e il riferimento al "regolamento".
  12. Le caratteristiche del burro prodotto in Italia, che usufruisce
di un aiuto, debbono  figurare  sulla  documentazione  commerciale  e
sugli  imballaggi  i  quali  debbono  riportare  altresi' impressa la
ragione sociale e l'ubicazione della ditta produttrice.