Art. 11.
  1.  Gli  aggiudicatari che provvedono alla concentrazione del burro
ed eventualmente all'aggiunta di rivelatori, alla  denaturazione  del
burro  devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente
art. 10: le quantita' di burro aggiudicate e quelle introdotte  negli
stabilimenti  e  la  loro  composizione,  la quantita' ed il tipo dei
prodotti denaturanti utilizzati, con riferimento agli  estremi  delle
fatture  di  acquisto  o  delle bolle doganali o provvisoriamente del
documento di accompagnamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica  6  ottobre  1978,  n.  627,  i  quantitativi  di prodotto
ottenuto indicandone la composizione ed il tenore di  materie  grasse
butirriche,  ed i quantitativi ceduti con l'indicazione della data di
cessione ed il nome e l'indirizzo degli acquirenti,  specificando  la
destinazione (formula A, C, B o D).
  2.  Gli  stabilimenti  che  provvedono  ad effettuare le operazioni
indicate al  primo  comma  del  presente  articolo  per  conto  degli
aggiudicatari devono specificare nel registro i quantitativi di burro
concentrato denaturato restituiti all'aggiudicatario.
  3.  Gli  aggiudicatari  che  provvedono  a far eseguire per proprio
conto ed a proprio nome le operazioni  di  cui  al  primo  comma  del
presente  articolo  dovranno  indicare nel registro i quantitativi di
burro inviati per essere concentrati e/o denaturati, la quantita' dei
prodotti restituiti.
  4.  Gli stabilimenti che utilizzano burro o burro concentrato con o
senza  aggiunta  di  rivelatori  per  la  fabbricazione  di  prodotti
intermedi  devono  annotare  giornalmente  nel  registro  di  cui  al
precedente art. 10 i quantitativi di burro o  di  burro  concentrato,
denaturati  e  non, introdotti negli stabilimenti e i quantitativi di
altre materie grasse introdotte con riferimento  agli  estremi  della
fattura  di  acquisto,  delle  bolle  doganali o provvisoriamente del
documento di accompagnamento, le materie grasse impiegate e  la  loro
composizione,   i   prodotti   ottenuti,  la  loro  composizione  con
l'indicazione del tenore di materie grasse butirriche, i quantitativi
ceduti, con l'indicazione della destinazione, della data di cessione,
del nome ed indirizzo degli acquirenti.
  5.  Gli  importatori  e i rivenditori di burro denaturato, di burro
concentrato e denaturato, di prodotti intermedi per essere utilizzati
ai  sensi  del  "regolamento" e del presente decreto, devono annotare
nel registro previsto al precedente art. 10 le quantita' dei prodotti
medesimi  importati  o  acquistati,  gli  estremi  delle  fatture  di
acquisto o delle bollette di accompagnamento di cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6  ottobre  1978, n. 627, oppure delle
bolle doganali, nonche' la quantita' di prodotti ceduti con a  fianco
riportate le generalita' e gli indirizzi di ogni singolo acquirente e
le relative date di cessione e la destinazione prevista.
  6.   Gli  utilizzatori  finali  devono  annotare  giornalmente  nel
registro di cui al precedente art. 10 i quantitativi di burro o burro
concentrato  con  o  senza  aggiunta  di  rivelatori  e  di  prodotti
intermedi acquistati e degli estremi  delle  fatture  di  acquisto  o
delle  bolle doganali o bolle di accompagnamento, la composizione dei
prodotti medesimi, la data di incorporazione nei prodotti finali,  la
quantita'  di  burro  o  burro  concentrato  o  di prodotti intermedi
utilizzati e la data di utilizzazione, i quantitativi la composizione
ed  il  tenore di materie grasse butirriche dei prodotti ottenuti con
indicazione delle sottovoci della  nomenclatura  combinata  riportata
all'allegato  3  del  presente  decreto, nonche' l'indicazione, fatta
eccezione per  coloro  che  commercializzano  al  minuto  i  prodotti
finiti, del nome ed indirizzo dei detentori e la data di uscita.