Art. 11. 1. Gli aggiudicatari che provvedono alla concentrazione del burro ed eventualmente all'aggiunta di rivelatori, alla denaturazione del burro devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 10: le quantita' di burro aggiudicate e quelle introdotte negli stabilimenti e la loro composizione, la quantita' ed il tipo dei prodotti denaturanti utilizzati, con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, i quantitativi di prodotto ottenuto indicandone la composizione ed il tenore di materie grasse butirriche, ed i quantitativi ceduti con l'indicazione della data di cessione ed il nome e l'indirizzo degli acquirenti, specificando la destinazione (formula A, C, B o D). 2. Gli stabilimenti che provvedono ad effettuare le operazioni indicate al primo comma del presente articolo per conto degli aggiudicatari devono specificare nel registro i quantitativi di burro concentrato denaturato restituiti all'aggiudicatario. 3. Gli aggiudicatari che provvedono a far eseguire per proprio conto ed a proprio nome le operazioni di cui al primo comma del presente articolo dovranno indicare nel registro i quantitativi di burro inviati per essere concentrati e/o denaturati, la quantita' dei prodotti restituiti. 4. Gli stabilimenti che utilizzano burro o burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori per la fabbricazione di prodotti intermedi devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 10 i quantitativi di burro o di burro concentrato, denaturati e non, introdotti negli stabilimenti e i quantitativi di altre materie grasse introdotte con riferimento agli estremi della fattura di acquisto, delle bolle doganali o provvisoriamente del documento di accompagnamento, le materie grasse impiegate e la loro composizione, i prodotti ottenuti, la loro composizione con l'indicazione del tenore di materie grasse butirriche, i quantitativi ceduti, con l'indicazione della destinazione, della data di cessione, del nome ed indirizzo degli acquirenti. 5. Gli importatori e i rivenditori di burro denaturato, di burro concentrato e denaturato, di prodotti intermedi per essere utilizzati ai sensi del "regolamento" e del presente decreto, devono annotare nel registro previsto al precedente art. 10 le quantita' dei prodotti medesimi importati o acquistati, gli estremi delle fatture di acquisto o delle bollette di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, oppure delle bolle doganali, nonche' la quantita' di prodotti ceduti con a fianco riportate le generalita' e gli indirizzi di ogni singolo acquirente e le relative date di cessione e la destinazione prevista. 6. Gli utilizzatori finali devono annotare giornalmente nel registro di cui al precedente art. 10 i quantitativi di burro o burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori e di prodotti intermedi acquistati e degli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali o bolle di accompagnamento, la composizione dei prodotti medesimi, la data di incorporazione nei prodotti finali, la quantita' di burro o burro concentrato o di prodotti intermedi utilizzati e la data di utilizzazione, i quantitativi la composizione ed il tenore di materie grasse butirriche dei prodotti ottenuti con indicazione delle sottovoci della nomenclatura combinata riportata all'allegato 3 del presente decreto, nonche' l'indicazione, fatta eccezione per coloro che commercializzano al minuto i prodotti finiti, del nome ed indirizzo dei detentori e la data di uscita.