Art. 13.
  1.  Gli  aggiudicatari che provvedono sul territorio nazionale alla
produzione di burro concentrato denaturato  e  di  burro  denaturato,
nonche'  gli  importatori  che  commercializzano ai fini previsti dal
"regolamento" gli stessi prodotti devono destinare il  prodotto  agli
utilizzatori  finali o ai fabbricanti di prodotti intermedi oppure ad
altri che a  loro  volta  s'impegnano  ad  effettuare  la  successiva
vendita  esclusivamente  agli utilizzatori finali o ai fabbricanti di
prodotti intermedi.
  2.  Gli  stabilimenti  che  utilizzano  burro  e  burro concentrato
contenenti rivelatori per  la  fabbricazione  di  prodotti  intermedi
devono destinare gli stessi esclusivamente agli utilizzatori finali o
ad altri che a loro volta s'impegnano  ad  effettuare  la  successiva
vendita esclusivamente agli utilizzatori finali.
  3.  Le  cessioni  di  burro  e  burro  concentrato  non  contenenti
denaturanti devono essere effettuate esclusivamente agli stabilimenti
che  provvedono alla fabbricazione dei prodotti finali o dei prodotti
intermedi. I prodotti intermedi non  contenenti  denaturanti  possono
essere  ceduti  solo  agli  stabilimenti  riconosciuti  ai  sensi del
precedente art. 3.
  4.  I  contratti relativi alle vendite dei prodotti di cui ai commi
precedenti devono riportare  le  indicazioni  previste  all'art.  12,
paragrado 1, lettera c), del "regolamento" e per quelli relativi alle
vendite di prodotti intermedi anche gli impegni di  cui  all'art.  9,
paragrafo 1, lettera b).
  5.  Qualora il burro concentrato e denaturato e il burro denaturato
vengano acquistati  da  utilizzatori  finali  che  ne  acquistano  un
quantitativo  massimo  complessivo  non superiore durante un anno a 6
tonn. di burro denaturato o 5 tonn. di burro concentrato denaturato o
un  quantitativo  equivalente contenuto nei prodotti intermedi, per i
controlli di cui all'art. 23,  paragrafo  3,  del  "regolamento",  si
applicano  le  disposizioni  previste  all'art.  23, paragrafo 5, del
"regolamento" medesimo. In tal caso la vendita di burro puo' avvenire
soltanto  mediante  contratto  scritto,  con il quale l'acquirente si
impegni ad acquistare un quantitativo annuo non superiore a  6  tonn.
di  burro  denaturato  o  un  equivalente  quantitativo contenuto nei
prodotti intermedi, ed a trasformarlo nei prodotti  indicati  in  una
delle  formule  "A,  B,  C  e  D"  di cui all'allegato 3 del presente
decreto  nel  rispetto  dei  termini   e   modalita'   previsti   dal
"regolamento" e dichiari di essere a conoscenza delle sanzioni in cui
incorrera' qualora risulti che  gli  impegni  sottoscritti  non  sono
stati rispettati.