Art. 13. 1. Gli aggiudicatari che provvedono sul territorio nazionale alla produzione di burro concentrato denaturato e di burro denaturato, nonche' gli importatori che commercializzano ai fini previsti dal "regolamento" gli stessi prodotti devono destinare il prodotto agli utilizzatori finali o ai fabbricanti di prodotti intermedi oppure ad altri che a loro volta s'impegnano ad effettuare la successiva vendita esclusivamente agli utilizzatori finali o ai fabbricanti di prodotti intermedi. 2. Gli stabilimenti che utilizzano burro e burro concentrato contenenti rivelatori per la fabbricazione di prodotti intermedi devono destinare gli stessi esclusivamente agli utilizzatori finali o ad altri che a loro volta s'impegnano ad effettuare la successiva vendita esclusivamente agli utilizzatori finali. 3. Le cessioni di burro e burro concentrato non contenenti denaturanti devono essere effettuate esclusivamente agli stabilimenti che provvedono alla fabbricazione dei prodotti finali o dei prodotti intermedi. I prodotti intermedi non contenenti denaturanti possono essere ceduti solo agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del precedente art. 3. 4. I contratti relativi alle vendite dei prodotti di cui ai commi precedenti devono riportare le indicazioni previste all'art. 12, paragrado 1, lettera c), del "regolamento" e per quelli relativi alle vendite di prodotti intermedi anche gli impegni di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera b). 5. Qualora il burro concentrato e denaturato e il burro denaturato vengano acquistati da utilizzatori finali che ne acquistano un quantitativo massimo complessivo non superiore durante un anno a 6 tonn. di burro denaturato o 5 tonn. di burro concentrato denaturato o un quantitativo equivalente contenuto nei prodotti intermedi, per i controlli di cui all'art. 23, paragrafo 3, del "regolamento", si applicano le disposizioni previste all'art. 23, paragrafo 5, del "regolamento" medesimo. In tal caso la vendita di burro puo' avvenire soltanto mediante contratto scritto, con il quale l'acquirente si impegni ad acquistare un quantitativo annuo non superiore a 6 tonn. di burro denaturato o un equivalente quantitativo contenuto nei prodotti intermedi, ed a trasformarlo nei prodotti indicati in una delle formule "A, B, C e D" di cui all'allegato 3 del presente decreto nel rispetto dei termini e modalita' previsti dal "regolamento" e dichiari di essere a conoscenza delle sanzioni in cui incorrera' qualora risulti che gli impegni sottoscritti non sono stati rispettati.