Art. 14.
  1.   Le   imprese   aggiudicatarie   di  burro  che  effettuano  la
concentrazione  e/o  denaturazione  nonche'  gli  importatori  ed   i
rivenditori  di  burro denaturato, di burro concentrato e denaturato,
di burro concentrato, di  prodotti  intermedi,  devono  provvedere  a
mezzo  telegramma  o  telex  entro  le 24 ore successive all'avvenuto
trasferimento, a  comunicare  agli  uffici  dell'ispettorato  per  la
repressione  delle  frodi o agli "organi di controllo" competenti per
territorio  di   partenza   e   destinazione   del   prodotto,   ogni
trasferimento di prodotto da utilizzare ai sensi del "regolamento".
  2. La comunicazione deve contenere:
    a)  le  generalita' e l'indirizzo del destinatario o magazzino di
deposito di destinazione;
    b) la descrizione del prodotto e la destinazione prescritta;
    c) gli estremi della fattura o bolla di accompagnamento;
    d)  la  data  di  aggiudicazione  del burro nonche' quella limite
entro cui il prodotto deve essere incorporato nei prodotti finali.
  3.  Gli  operatori  di  cui  al  primo comma del presente articolo,
qualora effettuino vendite dirette agli utilizzatori finali di cui al
precedente  art.  13,  comma quinto, in deroga a quanto stabilito nel
precedente comma, devono comunicare,  mediante  lettera  raccomandata
agli  "organi  di  controllo"  od agli uffici dell'ispettorato per la
repressione delle frodi competenti per  i  territori  di  partenza  e
destinazione del prodotto, l'avvenuta cessione del burro.
  4.  Copia  del  contratto  di  cui al quinto comma dell'art. 13 del
presente decreto dovra' essere inviata agli  uffici  dell'ispettorato
per   la  repressione  delle  frodi  territorialmente  competenti  in
relazione  alla  sede  della   ditta   importatrice   e   di   quella
utilizzatrice.