Art. 15.
  1. Gli "organi di controllo" competenti per territorio in relazione
agli  stabilimenti  che  effettuano   le   sottoelencate   operazioni
provvederanno a svolgere controlli sul posto per quanto concerne:
    a)  la  concentrazione  e  denaturazione  prevista all'art. 7 del
presente decreto;
    b)  l'incorporazione  in  prodotti  delle  formule  "A, B, C e D"
mediante utilizzazione di burro o di burro concentrato non denaturati
o di prodotti intermedi non contenenti rivelatori;
    c)  la produzione di prodotti intermedi mediante utilizzazione di
burro o burro concentrato senza rilevatori.
  2.  I controlli sulla commercializzazione e sull'incorporazione nei
prodotti intermedi  e  nei  prodotti  finali  del  burro,  del  burro
concentrato  contenenti  rivelatore dei prodotti intermedi contenenti
rivelatori sono effettuate dall'ispettorato per la repressione  delle
frodi.