Art. 15. 1. Gli "organi di controllo" competenti per territorio in relazione agli stabilimenti che effettuano le sottoelencate operazioni provvederanno a svolgere controlli sul posto per quanto concerne: a) la concentrazione e denaturazione prevista all'art. 7 del presente decreto; b) l'incorporazione in prodotti delle formule "A, B, C e D" mediante utilizzazione di burro o di burro concentrato non denaturati o di prodotti intermedi non contenenti rivelatori; c) la produzione di prodotti intermedi mediante utilizzazione di burro o burro concentrato senza rilevatori. 2. I controlli sulla commercializzazione e sull'incorporazione nei prodotti intermedi e nei prodotti finali del burro, del burro concentrato contenenti rivelatore dei prodotti intermedi contenenti rivelatori sono effettuate dall'ispettorato per la repressione delle frodi.