Art. 17.
  1. L'"organo di controllo" territorialmente competente in relazione
all'aggiudicatario,  nei  casi  in  cui  il  controllo  inerente   la
successiva   trasformazione   del  burro  concentrato,  con  o  senza
rivelatori, e del burro denaturato  esuli  dalla  propria  competenza
provvedera' a comunicare:
    a)  all'"organo  di  controllo"  territorialmente  competente  in
relazione  allo  stabilimento  che  provvede  all'incorporazione  nei
prodotti  intermedi  di  burro  e  burro  concentrato  non contenenti
rivelatori un documento che contenga i dati di  cui  alla  successiva
lettera c);
    b)  all'"organo  di  controllo"  territorialmente  competente  in
relazione allo stabilimento che provvede alla incorporazione di burro
e  burro  concentrati  non  denaturati  nei  prodotti  finiti  di cui
all'allegato 3 del presente decreto un documento che contenga i  dati
di cui alla successiva lettera c);
    c)   all'ufficio  periferico  dell'ispettorato  centrale  per  la
repressione delle  frodi  territorialmente  competente  in  relazione
all'aggiudicatario  qualora  si  tratti  di incorporazione di burro e
burro concentrato denaturati nei prodotti intermedi e/o nei  prodotti
finali un documento che contenga i seguenti dati:
    generalita'  ed  indirizzo  dell'impresa  aggiudicataria  che  ha
effettuato  le  operazioni  di  concentrazione,  e  se  del  caso  di
denaturazione;
    riferimento  al  regolamento  comunitario  da  applicare e numero
d'ordine dell'offerta;
    descrizione  del  prodotto e se nel caso formula di denaturazione
adottata con indicazione dei denaturanti utilizzati;
    destinazione (formula A, B, C e D) indicata nelle offerte;
    numero   di  identificazione,  tipo,  marchi  e  quantita'  degli
imballaggi;
    quantita' di burro concentrato e/o denaturato prodotti;
    data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
    data  entro  la  quale devono essere utilizzati per la produzione
dei prodotti finiti.
  2. L'"organo di controllo" deve inviare anche copia del certificato
di analisi del burro concentrato e/o denaturato di cui al  precedente
art.  16  non  appena conosciuto l'esito dell'accertamento analitico,
nel caso indicato al primo comma, lettera c), del presente  articolo.
  3.  Analoga  comunicazione dovra' essere effettuata dall'"organo di
controllo" o dall'ufficio dell'ispettorato per la  repressione  delle
frodi  agli  incaricati  dei  successivi  accertamenti  ai  sensi del
precedente art. 15  qualora  la  fabbricazione  dei  prodotti  finiti
avvenga   in   uno   stabilimento  diverso  da  quello  che  effettua
l'incorporazione nei prodotti intermedi.