Art. 18.
  1.  Presso  gli  stabilimenti  e/o  laboratori  che provvedono alla
incorporazione del burro e del burro concentrato senza rivelatori nei
prodotti   intermedi   gli  "organi  di  controllo"  territorialmente
competenti effettuano controlli sul posto,  ai  sensi  dell'art.  23,
paragrafo  2, del "regolamento", in base al programma di lavorazione,
in maniera inopinata, ed almeno una volta al mese.
  I controlli sul posto riguardano:
   l'accertamento  del rispetto delle condizioni di fabbricazione dei
prodotti intermedi;
   l'accertamento  del  quantitativo  di  burro  o  burro concentrato
utilizzati quotidianamente e nel corso del periodo;
   il controllo delle entrate e delle uscite dei prodotti;
   la verifica che la composizione dei prodotti intermedi corrisponda
a quanto dichiarato e prescritto dal  "regolamento"  e  dal  presente
decreto. Essa e' effettuata attraverso l'esame dei registri di cui al
precedente  art.  10  e  attraverso  l'esame  delle  materie   grasse
utilizzate  ed  il  prelievo  dei  campioni dei prodotti fabbricati e
delle materie grasse utilizzate da sottoporre  ad  analisi  presso  i
laboratori di enti ed organismi pubblici.
  2.  I controlli previsti al presente articolo sono effettuati dagli
uffici periferici dell'ispettorato per  la  repressione  delle  frodi
qualora  si utilizzi burro denaturato o burro concentrato denaturato.
  3.  Qualora si utilizzino prodotti non contenenti rivelatori dovra'
accertarsi che sono stati utilizzati i quantitativi minimi di cui  al
precedente art. 3 indicati nella domanda nel periodo scelto.
  4.  Qualora si utilizzi burro che usufruisce di un aiuto, l'"organo
di controllo" dovra' accertare quanto indicato al precedente art. 16,
comma quinto.
  5.  Gli  accertamenti suindicati sono completati dalla verifica del
rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento e
da  un  controllo approfondito della contabilita' tenuta ai sensi del
precedente art. 10 e dovranno essere effettuati:
   qualora  si  tratti di burro e burro concentrato non tracciati per
ogni quantita' relativa ad un'offerta introdotta nello stabilimento;
   qualora  si  tratti  di  burro  e  burro  concentrato denaturati a
sondaggio, in funzione dei quantitativi utilizzati.
  6.  In  relazione  ad  ogni  sopralluogo  effettuato  dovra' essere
redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare anche i giorni
di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento.