Art. 19.
  1. Gli "organi di controllo" territorialmente competenti provvedono
sulla base del programma di fabbricazione,  ad  effettuare  controlli
sul  posto  per  verificare la corretta utilizzazione del burro e del
burro concentrato non contenenti rivelatori o dei prodotti  intermedi
non  contenenti  rivelatori  incorporati  nei prodotti finali, di cui
all'allegato  3  del  presente  decreto,   negli   stabilimenti   e/o
laboratori autorizzati.
  2.  Il  controllo  deve  essere  effettuato  in  relazione  ad ogni
quantita' relativa ad un'offerta  introdotta  nello  stabilimento  ed
almeno una volta al mese e riguarda l'accertamento:
   del  rispetto dell'utilizzazione del burro e del burro concentrato
secondo la formula indicata nell'offerta e nei termini prescritti;
   del  rispetto  dell'impegno  assunto  nella domanda di incorporare
almeno i quantitativi minimi di cui al precedente art. 3;
   del   rispetto   delle   condizioni  necessarie  per  ottenere  il
riconoscimento;
   dei  quantitativi  di  prodotto  utilizzati, e delle quantita' dei
prodotti finiti ottenuti;
   per  i  prodotti  della  formula C del rispetto di quanto previsto
all'allegato 3, paragrafo 3, del presente decreto.
  3.  A  tal  fine dovra' essere effettuato un approfondito esame dei
registri tenuti ai sensi dei precedenti articoli  10  e  11  e  della
documentazione commerciale.
  4.  Qualora  si utilizzi burro che usufruisce dell'aiuto, l'"organo
di controllo" deve  accertare  quanto  indicato  all'art.  16,  comma
quinto.
  5.  Qualora  l'impresa  non  abbia  utilizzato nel periodo scelto i
quantitativi  minimi  di  cui  al  precedente  art.  3  l'"organo  di
controllo"   inviera'   apposita  comunicazione  all'A.I.M.A.  ed  al
Ministero,  che   provvedera'   alla   revoca   del   riconoscimento,
l'infrazione rilevata.
  6.  In  relazione  ad  ogni  sopralluogo  effettuato  dovra' essere
redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare anche i giorni
di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento.