Art. 19. 1. Gli "organi di controllo" territorialmente competenti provvedono sulla base del programma di fabbricazione, ad effettuare controlli sul posto per verificare la corretta utilizzazione del burro e del burro concentrato non contenenti rivelatori o dei prodotti intermedi non contenenti rivelatori incorporati nei prodotti finali, di cui all'allegato 3 del presente decreto, negli stabilimenti e/o laboratori autorizzati. 2. Il controllo deve essere effettuato in relazione ad ogni quantita' relativa ad un'offerta introdotta nello stabilimento ed almeno una volta al mese e riguarda l'accertamento: del rispetto dell'utilizzazione del burro e del burro concentrato secondo la formula indicata nell'offerta e nei termini prescritti; del rispetto dell'impegno assunto nella domanda di incorporare almeno i quantitativi minimi di cui al precedente art. 3; del rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento; dei quantitativi di prodotto utilizzati, e delle quantita' dei prodotti finiti ottenuti; per i prodotti della formula C del rispetto di quanto previsto all'allegato 3, paragrafo 3, del presente decreto. 3. A tal fine dovra' essere effettuato un approfondito esame dei registri tenuti ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11 e della documentazione commerciale. 4. Qualora si utilizzi burro che usufruisce dell'aiuto, l'"organo di controllo" deve accertare quanto indicato all'art. 16, comma quinto. 5. Qualora l'impresa non abbia utilizzato nel periodo scelto i quantitativi minimi di cui al precedente art. 3 l'"organo di controllo" inviera' apposita comunicazione all'A.I.M.A. ed al Ministero, che provvedera' alla revoca del riconoscimento, l'infrazione rilevata. 6. In relazione ad ogni sopralluogo effettuato dovra' essere redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare anche i giorni di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento.