Art. 21.
  1.  Ai fini dello svincolo delle cauzioni di trasformazione versate
per garantire il rispetto delle esigenze principali di  cui  all'art.
18,  paragrafo  2,  del  "regolamento"  e  qualora si tratti di burro
aggiudicato utilizzato  senza  rivelatori,  l'"organo  di  controllo"
territorialmente     competente     in     relazione     alla    sede
dell'aggiudicatario  provvedera'  a  comunicare   all'A.I.M.A.,   con
riferimento  al  numero  d'ordine relativo all'offerta, completate le
operazioni di incorporazione nei prodotti finiti  e  sulla  base  dei
controlli  effettuati  ai  sensi  del  "regolamento"  e  del presente
decreto:
    a)  se il burro e' stato concentrato, i quantitativi in causa, il
termine entro il quale l'operazione e' stata effettuata, il  relativo
certificato  di  analisi  e  i  verbali effettuati in occasione degli
appositi sopralluoghi;
    b)  se  si e' proceduto all'incorporazione nei prodotti intermedi
tutti gli accertamenti effettuati ai sensi del  precedente  art.  18,
allegando le copie dei certificati di analisi e dei verbali;
    c)    l'avvenuta   incorporazione   nei   prodotti   finiti   con
l'indicazione del tipo dei prodotti  fabbricati  e  la  data  in  cui
l'operazione  medesima  e'  stata effettuata, nonche' tutti gli altri
accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 19 del presente decreto.
  2.  Qualora  si  tratti  di burro aggiudicato per essere utilizzato
previa denaturazione, gli organi di controllo in relazione alla  sede
dell'aggiudicatario   provvederanno,   completate  le  operazioni  di
concentrazione  e/o  denaturazione,  ultimati  i  controlli  all'uopo
previsti, a comunicare all'A.I.M.A. sulla base della comunicazione da
questa  effettuata  al  momento  dell'aggiudicazione,  la   data   di
ultimazione  delle operazioni di concentrazione e/o denaturazione del
prodotto,  la  formula  di  denaturazione  adottata,  i   denaturanti
utilizzati nonche' ad inviare i verbali dai quali risultino tutti gli
altri accertamenti effettuati ai sensi del precedente art.  16  e  la
copia del certificato di analisi.
  3.  Analoga comunicazione, contenente quanto previsto al precedente
art.   17,   lettera   c),   dovra'   essere   inviata    all'ufficio
dell'ispettorato   per  la  repressione  delle  frodi  agroalimentari
competente per territorio in relazione alla sede dell'aggiudicatario,
che   provvedera'  a  porre  sotto  controllo  il  burro  concentrato
denaturato ed il burro denaturato,  per  comunicare  all'A.I.M.A.  ai
fini  dello  svincolo  della  cauzione gli accertamenti effettuati ai
sensi del "regolamento"  e  degli  articoli  18  e  19  del  presente
decreto.
  4.   Gli  "organi  di  controllo"  comunicheranno  all'A.I.M.A.  le
irregolarita'  riscontrate  in  relazione  alla   denaturazione   non
conforme  sia  per  quanto riguarda i prodotti denaturanti impiegati,
sia per quanto concerne l'applicazione dell'art. 6, paragrafo 2,  che
prevede  l'incameramento parziale della cauzione di trasformazione in
caso di insufficiente dosaggio dei prodotti di denaturazione.
  5.  Nei  casi di inadempienza le comunicazioni previste al presente
articolo  saranno  integrate  dai  dati  riguardanti  le   infrazioni
rilevate,   i   giorni  di  ritardo  e  le  corrispondenti  quantita'
interessate.