Art. 22.
  1. Le imprese aggiudicatarie che intendono ottenere la liquidazione
dell'aiuto  devono  presentare  apposita  domanda  in  carta   legale
all'A.I.M.A.,  per  il  tramite degli "organi di controllo". Ai sensi
dell'art.  22,  paragrafo  4,  del  "regolamento"  possono   chiedere
mensilmente  la  liquidazione  parziale  dell'aiuto  relativamente ai
quantitativi di burro concentrato  denaturato  prodotto  o  di  burro
utilizzato nel mese.  La domanda va presentata in triplice copia. Una
copia della domanda va inviata direttamente all'A.I.M.A. e  le  altre
agli "organi di controllo".
  2.   Devono  allegare  alla  domanda  il  documento  attestante  la
costituzione a favore dell'A.I.M.A. della cauzione di  trasformazione
di cui all'art. 18, paragrafo 2, del "regolamento" nel caso si tratti
di burro denaturato o di burro concentrato denaturato.
  3.  Gli  "organi  di  controllo"  qualora si tratti di richiesta di
aiuto ad avvenuta produzione di burro  concentrato  denaturato  e  di
burro denaturato dovranno inviare all'A.I.M.A. copia della domanda di
aiuto con allegato il verbale relativo agli accertamenti  effettuati,
i  certificati  di  analisi relativi ai campioni di burro concentrato
denaturato e burro  denaturato  prelevati  in  conformita'  a  quanto
disposto    dal   precedente   art.   16,   e   il   proprio   parere
sull'ammissibilita'  della  domanda  all'aiuto  per  i   quantitativi
richiesti.
  Gli  "organi  di  controllo",  qualora la domanda di aiuto riguardi
burro utilizzato senza rivelatori, dovranno inviare  all'A.I.M.A.  la
domanda  di aiuto con allegati i verbali e la documentazione prevista
al  precedente  art.  21  dai  quali  devono  risultare   anche   gli
accertamenti  effettuati  sulla quanlita', come previsto all'art. 16,
comma quinto, del  presente  decreto,  del  burro  utilizzato  ed  il
proprio  parere  sull'ammissibilita'  della  domanda  all'aiuto per i
quantitativi richiesti.
  4.   L'A.I.M.A.   ricevuta   la   documentazione  provvedera'  agli
adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 22 del "regolamento".
  5. Nei casi di inadempienza gli "organi di controllo" provvederanno
a comunicare i dati riguardanti l'infrazione rilevata,  i  giorni  di
ritardo,   le   quantita'   interessate   nonche'   le  irregolarita'
riscontrate in relazione alla  denaturazione  non  conforme  al  fine
dell'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 22, paragrafo
4 e 6, paragrafo 2, del "regolamento".