Art. 24.
  1.  Le  disposizioni  contenute  nel decreto ministeriale 21 luglio
1983,  nel  decreto  ministeriale  22  luglio   1983,   nel   decreto
ministeriale  20  febbraio 1985 e nel decreto ministeriale 3 febbraio
1986, si applicano al burro aggiudicato ai sensi del regolamento  CEE
n.  262/79,  al  burro ed al burro concentrato che usufruiscono di un
aiuto ai sensi del regolamento CEE n. 1932/81.
  Le  disposizioni  contenute  nel presente decreto si applicano alle
quantita' di burro aggiudicate posteriormente al 1› giugno 1988.
  Tuttavia   ai   sensi   dell'art.   30,   del   "regolamento",  gli
aggiudicatari possono presentare domanda, dopo  il  1›  giugno  1988,
all'organismo  di  intervento  dove e' stata presentata l'offerta, ai
sensi del  precedente  art.  12,  per  ottenere  l'autorizzazione  ad
applicare  anche  alle  partite  aggiudicate  anteriormente alla data
succitata, le disposizioni contenute all'allegato n. 3  del  presente
decreto e agli articoli 6, paragrafo 2, 8, primo e secondo comma, 11,
18, paragrafo 3, primo comma, 22, paragrafo  3  e  22,  paragrafo  4,
terzo   comma  e  23  del  "regolamento".  L'A.I.M.A.  provvedera'  a
comunicare ai richiedenti l'accoglimento o meno della domanda.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 20 maggio 1988
                                                 Il Ministro: MANNINO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI