Art. 24. 1. Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 21 luglio 1983, nel decreto ministeriale 22 luglio 1983, nel decreto ministeriale 20 febbraio 1985 e nel decreto ministeriale 3 febbraio 1986, si applicano al burro aggiudicato ai sensi del regolamento CEE n. 262/79, al burro ed al burro concentrato che usufruiscono di un aiuto ai sensi del regolamento CEE n. 1932/81. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle quantita' di burro aggiudicate posteriormente al 1 giugno 1988. Tuttavia ai sensi dell'art. 30, del "regolamento", gli aggiudicatari possono presentare domanda, dopo il 1 giugno 1988, all'organismo di intervento dove e' stata presentata l'offerta, ai sensi del precedente art. 12, per ottenere l'autorizzazione ad applicare anche alle partite aggiudicate anteriormente alla data succitata, le disposizioni contenute all'allegato n. 3 del presente decreto e agli articoli 6, paragrafo 2, 8, primo e secondo comma, 11, 18, paragrafo 3, primo comma, 22, paragrafo 3 e 22, paragrafo 4, terzo comma e 23 del "regolamento". L'A.I.M.A. provvedera' a comunicare ai richiedenti l'accoglimento o meno della domanda. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 20 maggio 1988 Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI