Art. 6.
  1.  Per  ogni  stabilimento riconosciuto deve essere predisposto il
programma di  fabbricazione  ai  sensi  dell'art.  10,  paragrafo  2,
lettera  b),  del "regolamento" in relazione ad ogni partita di burro
aggiudicata o acquistata  o  di  burro  concentrato  da  produrre  in
collaborazione  con  gli  "organi  di  controllo".  Il programma deve
indicare:
   il periodo entro il quale il burro sara' utilizzato;
   il  tipo  o  i  tipi  di  prodotto  che si intendono ottenere e il
contenuto percentuale di  materia  grassa  butirrica  sulla  sostanza
secca;
   il quantitativo di prodotto da utilizzare;
   se si tratta di prodotti addizionati o meno dei rivelatori.
  2. Devono predisporre il programma di fabbricazione di cui al comma
precedente anche gli stabilimenti o i laboratori che utilizzano in un
mese  per  la  produzione  dei  prodotti finali 5 tonnellate di burro
denaturato o 4 tonnellate di burro concentrato denaturato.
  3. Il programma di fabbricazione deve essere presentato agli organi
di controllo almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni partita di
lavorazione.
  Eventuali  sostanziali  variazioni  del  programma di fabbricazione
devono essere  tempestivamente  comunicate  agli  stessi  "organi  di
controllo".
  4.  Le  imprese  devono  comunicare agli "organi di controllo" ogni
acquisto di  sostanze  denaturanti  ai  fini  degli  accertamenti  di
qualita' e grado di purezza degli stessi.
  5.  I  programmi  di  fabbricazione, previsti al presente articolo,
all'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 16 aprile  1987  e
all'art.  4  del  decreto  ministeriale 28 gennaio 1988 devono essere
predisposti  in  modo  da  evitare  che  vi  siano  possibilita'   di
contemporaneo  utilizzo  del  burro  detenuto ai sensi dei differenti
regolamenti comunitari.
  6.  Ai  sensi  dell'art.  10,  paragrafo  3,  del  "regolamento" le
operazioni relative alla trasformazione del burro acquistato a  norma
del  "regolamento"  e  gia'  immagazzinato  nello  stabilimento, e di
quello acquistato che beneficia di un aiuto e  di  una  riduzione  di
prezzo  in  virtu'  di altre disposizioni devono essere effettuate in
tempi differenti.
  7.   Gli  "organi  di  controllo"  competenti  per  territorio,  su
richiesta scritta delle imprese interessate,  possono  ammettere  una
deroga  alle  disposizioni  del  precedente  comma purche' le imprese
richiedenti dispongano di stabilimenti con locali che garantiscono la
separazione  e l'individuazione delle giacenze del burro in questione
detenuto a titolo dei diversi regolamenti, indichino nella  richiesta
gli  estremi  della  partita  acquistata e si impegnino a trasformare
separatamente il burro  acquistato  ai  sensi  del  "regolamento"  da
quello detenuto ai sensi di altri regolamenti comunitari.
  8.  In  deroga  a  quanto  disposto  al  comma  sesto  del presente
articolo, le imprese,  i  cui  stabilimenti  dispongano  di  separate
catene  di  lavorazione,  potranno  essere  autorizzate ad effettuare
contemporaneamente la lavorazione del burro acquistato ai  sensi  del
"regolamento"  e  di  quello  detenuto ai sensi di altri regolamenti,
solo se forniscono precise indicazioni che consentano di  individuare
con  precisione  e  di  distinguere  gli  impianti  utilizzati per la
trasformazione del burro acquistato ai  sensi  del  "regolamento"  da
quello detenuto ai sensi delle altre disposizioni.
  9.  L'autorizzazione  alla  deroga  e'  rilasciata dagli "organi di
controllo" alle  imprese  richiedenti  che  ottemperano  a  tutte  le
disposizioni  di  cui  al  precedente comma e che offrono sufficienti
garanzie di una corretta applicazione delle disposizioni  comunitarie
e   deve   altresi'   essere  inviata  per  conoscenza  al  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste - Direzione  generale  della  tutela
economica   dei   prodotti  agricoli  -  Divisione  III  -  Roma,  ed
all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma.