Art. 6. 1. Per ogni stabilimento riconosciuto deve essere predisposto il programma di fabbricazione ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, lettera b), del "regolamento" in relazione ad ogni partita di burro aggiudicata o acquistata o di burro concentrato da produrre in collaborazione con gli "organi di controllo". Il programma deve indicare: il periodo entro il quale il burro sara' utilizzato; il tipo o i tipi di prodotto che si intendono ottenere e il contenuto percentuale di materia grassa butirrica sulla sostanza secca; il quantitativo di prodotto da utilizzare; se si tratta di prodotti addizionati o meno dei rivelatori. 2. Devono predisporre il programma di fabbricazione di cui al comma precedente anche gli stabilimenti o i laboratori che utilizzano in un mese per la produzione dei prodotti finali 5 tonnellate di burro denaturato o 4 tonnellate di burro concentrato denaturato. 3. Il programma di fabbricazione deve essere presentato agli organi di controllo almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni partita di lavorazione. Eventuali sostanziali variazioni del programma di fabbricazione devono essere tempestivamente comunicate agli stessi "organi di controllo". 4. Le imprese devono comunicare agli "organi di controllo" ogni acquisto di sostanze denaturanti ai fini degli accertamenti di qualita' e grado di purezza degli stessi. 5. I programmi di fabbricazione, previsti al presente articolo, all'art. 6, quarto comma, del decreto ministeriale 16 aprile 1987 e all'art. 4 del decreto ministeriale 28 gennaio 1988 devono essere predisposti in modo da evitare che vi siano possibilita' di contemporaneo utilizzo del burro detenuto ai sensi dei differenti regolamenti comunitari. 6. Ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3, del "regolamento" le operazioni relative alla trasformazione del burro acquistato a norma del "regolamento" e gia' immagazzinato nello stabilimento, e di quello acquistato che beneficia di un aiuto e di una riduzione di prezzo in virtu' di altre disposizioni devono essere effettuate in tempi differenti. 7. Gli "organi di controllo" competenti per territorio, su richiesta scritta delle imprese interessate, possono ammettere una deroga alle disposizioni del precedente comma purche' le imprese richiedenti dispongano di stabilimenti con locali che garantiscono la separazione e l'individuazione delle giacenze del burro in questione detenuto a titolo dei diversi regolamenti, indichino nella richiesta gli estremi della partita acquistata e si impegnino a trasformare separatamente il burro acquistato ai sensi del "regolamento" da quello detenuto ai sensi di altri regolamenti comunitari. 8. In deroga a quanto disposto al comma sesto del presente articolo, le imprese, i cui stabilimenti dispongano di separate catene di lavorazione, potranno essere autorizzate ad effettuare contemporaneamente la lavorazione del burro acquistato ai sensi del "regolamento" e di quello detenuto ai sensi di altri regolamenti, solo se forniscono precise indicazioni che consentano di individuare con precisione e di distinguere gli impianti utilizzati per la trasformazione del burro acquistato ai sensi del "regolamento" da quello detenuto ai sensi delle altre disposizioni. 9. L'autorizzazione alla deroga e' rilasciata dagli "organi di controllo" alle imprese richiedenti che ottemperano a tutte le disposizioni di cui al precedente comma e che offrono sufficienti garanzie di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie e deve altresi' essere inviata per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione III - Roma, ed all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma.