Art. 7.
  1.  Le  operazioni  di  concentrazione del burro aggiudicato devono
essere effettuate in conformita' all'art. 5 del "regolamento".
  Il  burro concentrato che usufruisce di un aiuto deve corrispondere
alle caratteristiche stabilite all'allegato 2 del presente decreto.
  2. L'aggiunta dei rilevatori ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, del
"regolamento"  deve  essere  effettuata  addizzionando,  durante   la
fabbricazione  del  burro  concentrato  o  al  burro  tal  quale,  ad
esclusione di qualsiasi  altro  prodotto  e  secondo  i  quantitativi
minimi prescritti:
   i  prodotti  elencati  nell'allegato  12,  se  il burro o il burro
concentrato  e'  destinato  ad   essere   incorporato   in   prodotti
corrispondenti alla formula A o alla formula C;
   i  prodotti  elencati  nell'allegato  13  se  il  burro o il burro
concentrato  e'  destinato  ad   essere   incorporato   in   prodotti
corrispondenti alla formula B;
   i  prodotti  elencati  nell'allegato  14,  se  il burro o il burro
concentrato  e'  destinato  ad   essere   incorporato   in   prodotti
corrispondenti alla formula D.
  3.  La denaturazione deve essere effettuata con procedimenti atti a
garantire una omogenea ripartizione dei costituenti.
  Le operazioni di concentrazione e di denaturazione del burro devono
avvenire in catene nettamente separate da quelle nelle quali  vengono
lavorate   altre   materie   grasse,  oppure  in  tempi  diversi.  In
quest'ultimo caso, durante  la  lavorazione  del  burro,  non  devono
essere  presenti  nei  locali  di trasformazione altre materie grasse
diverse da quelle butirriche.