Art. 7. 1. Le operazioni di concentrazione del burro aggiudicato devono essere effettuate in conformita' all'art. 5 del "regolamento". Il burro concentrato che usufruisce di un aiuto deve corrispondere alle caratteristiche stabilite all'allegato 2 del presente decreto. 2. L'aggiunta dei rilevatori ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, del "regolamento" deve essere effettuata addizzionando, durante la fabbricazione del burro concentrato o al burro tal quale, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto e secondo i quantitativi minimi prescritti: i prodotti elencati nell'allegato 12, se il burro o il burro concentrato e' destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula A o alla formula C; i prodotti elencati nell'allegato 13 se il burro o il burro concentrato e' destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula B; i prodotti elencati nell'allegato 14, se il burro o il burro concentrato e' destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula D. 3. La denaturazione deve essere effettuata con procedimenti atti a garantire una omogenea ripartizione dei costituenti. Le operazioni di concentrazione e di denaturazione del burro devono avvenire in catene nettamente separate da quelle nelle quali vengono lavorate altre materie grasse, oppure in tempi diversi. In quest'ultimo caso, durante la lavorazione del burro, non devono essere presenti nei locali di trasformazione altre materie grasse diverse da quelle butirriche.