Art. 8.
  1.  I termini entro i quali devono essere compiute le operazioni di
concentrazione o  denaturazione  o  di  incorporazione  nei  prodotti
finiti  decorrono dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle
offerte.
  Il burro deve essere:
   trasformato  in  burro  concentrato  con la eventuale aggiunta dei
rilevatori entro il termine di sette mesi;
   denaturato entro il termine di tre mesi;
   incorporato  nei  prodotti finiti previsti all'art. 3 del presente
decreto entro il termine di dodici mesi.
  2.  La  data  entro  la  quale  il burro deve essere utilizzato per
l'incorporazione nei prodotti  finiti,  dovra'  essere  riportata  su
tutta la relativa documentazione commerciale.
  3.  Ai  sensi  dell'art.  23,  paragrafo  4,  del "regolamento" per
partita di fabbricazione si intende:
   in  caso  di  utilizzazione  di  burro  o  burro  concentrato  non
denaturato un quantitativo di prodotti fabbricati  in  rapporto  alla
totalita'  od  a  parte  di  una  offerta  di  cui  all'art.  16  del
"regolamento";
   in  caso  di utilizzazione di burro o burro concentrato denaturato
identificando i quantitativi utilizzati in riferimento  alle  offerte
di cui all'art. 16 del "regolamento".