Art. 9.
  1.  Qualora  la  fabbricazione  del  burro  concentrato con o senza
aggiunta  di  rivelatori  e  quella  del  burro  denaturato  non  sia
effettuata  nello  stesso  stabilimento ove avviene la trasformazione
nei prodotti finali di cui all'allegato 3  del  presente  decreto  il
burro  concentrato  e  il burro denaturato devono essere confezionati
secondo quanto stabilito all'art. 8 del "regolamento", riportando  le
indicazioni prescritte all'articolo medesimo.
  2.  Per  il  trasporto  dei  prodotti  intermedi  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma precedente  completate  dall'indicazione
prescritta all'art. 9, paragrafo 1, lettera d), del "regolamento".