Art. 9. 1. Qualora la fabbricazione del burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori e quella del burro denaturato non sia effettuata nello stesso stabilimento ove avviene la trasformazione nei prodotti finali di cui all'allegato 3 del presente decreto il burro concentrato e il burro denaturato devono essere confezionati secondo quanto stabilito all'art. 8 del "regolamento", riportando le indicazioni prescritte all'articolo medesimo. 2. Per il trasporto dei prodotti intermedi si applicano le disposizioni di cui al comma precedente completate dall'indicazione prescritta all'art. 9, paragrafo 1, lettera d), del "regolamento".