(Allegato 3)
   I prodotti finali, previsti all'art. 4 del "regolamento" sono i 
seguenti: 
   1. Formula A: 
     a) prodotti di cui alle sottovoci 1905 20,  1905  30,  1905  40,
1905 90 50, 1905 90 60 e 1905 90 90 della nomenclatura combinata; 
     b) i seguenti prodotti, pronti per la vendita al dettaglio: 
i) prodotti a base di zuccheri delle sottovoci 1704 90 51, 1704 90 75
     e 1704 90 99, 1704 90 55/61/65/71 della nomenclatura  combinata,
     ii) prodotti a base di zuccheri della sottovoce 1806 90 50 della 
numenclatura combinata, 
     iii)  altre  preparazioni  alimentari  contenenti  cacao,  delle
sottovoci 1806 20, 1806 31 00, 1806 32  e  1806  90  60/70  90  della
nomenclatura combinata diverse dalla cioccolata  e  dai  prodotti  di
cioccolata; 
     c) ripieni incorporati in prodotti di cioccolata, pronti per  la
vendita al dettaglio, delle sottovoci 1806 31 00 e 1806  90  11/19/31
della numenclatura combinata. 
   Il tenore in peso di materie  grasse  provenienti  dal  latte  dei
prodotti di cui alle lettere b ) e c) e' pari o  superiore  al  3%  e
pari o inferiore al 50%. 
   2. Formula B: 
     a) gelati delle  sottovoci  2105  00  91  e  2105  00  99  della
nomenclatura combinata aventi tenore,  in  peso,  di  materia  grassa
proveniente dal latte superiore o pari al 5% e inferiore  o  pari  al
30%, 
ovvero 
     b) preparazioni, esclusi lo iogurt e lo iogurt in  polvere,  per
la fabbricazione dei gelati di cui alle sottovoci 1806 20 90, 1806 90
90, 1901 90 90 e 2106 90  99  della  nomenclatura  combinata,  aventi
tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte superiore  o
pari al 10% e  inferiore  o  pari  al  33%,  contenenti  uno  o  piu'
aromatizzanti,  nonche'  emulsionanti  o  stabilizzatori  e  atte  al
consumo senza alcuna altra operazione, salvo l'eventuale aggiunta  di
acqua,  i  trattamenti  meccanici  eventualmente   necessari   e   la
congelazione. 
   3. Formula C: 
    prodotti  delle  sottovoci  1901  20  00  e  1901  90  90   della
nomenclatura combinata, 
     a) sotto forma: 
     1) di pasta cruda: 
      i) a base di farina, in proporzione pari o superiore al 51% del
peso dei costituenti, salvo l'acqua, addizionata  di  materia  grassa
proveniente  dal  latte  e  di  altri  ingredienti   quali   zucchero
(saccarosio), uova o tuorli, latte in  polvere,  sale,  ecc.,  avente
tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al
90% del tenore totale di materie grasse; 
      ii) i cui ingredienti sono stati finemente miscelati e  la  cui
materia  grassa  e'  stata  emulsionata  in  modo  tale  da   rendere
impossibile, sotto  l'azione  di  qualsiasi  trattamento  fisico,  la
separazione della materia grassa proveniente dal latte; 
      iii) tagliata in pezzi di dimensioni e forme caratteristiche; 
      iv)  pronta  ad  essere  informata  o   sottoposta   ad   altro
trattamento termico di effetto  equivalente,  il  quale  consenta  di
ottenere direttamente prodotti della  voce  1905  della  nomenclatura
combinata; 
      v) condizionata in conformita' del disposto della successiva 
lettera b), oppure 
     2) di preparazione in polvere; 
      i) a base di farina e/o di  fecola,  in  proporzione  uguale  o
superiore al 40%,  addizionata  di  materia  grassa  proveniente  dal
latte, nonche' di altri ingredienti quali zucchero (saccarosio), uova
o tuorli in polvere, latte in polvere, sale ecc., avente  tenore,  in
peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore  al  90%  del
tenore totale di materie grasse; 
      ii)  pronta  ad  essere  sottoposta  a  trattamenti  quali   la
impastatura, la modellatura, la fermentazione semplice o  multipla  o
il taglio per ottenere direttamente una pasta che, previa cottura  al
forno o altro trattamento termico di effetto equivalente, consenta di
ottenere direttamente prodotti della  voce  1905  della  nomenclatura
combinata; 
      iii) condizionata in conformita' del disposto della  successiva
lettera b); 
     b)   conformi   alle   condizioni   seguenti   in   materia   di
condizionamento dei prodotti: 
     i) per quanto riguarda la pasta cruda, in unita'  del  contenuto
massimo di 5 kg, eventualmente raggruppate in imballaggi; 
     ii)  per  quanto  riguarda  le  preparazioni  in   polvere,   in
imballaggi del contenuto massimo di 25 kg; 
     iii) in entrambi i casi  gli  imballaggi  recano,  in  caratteri
chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni seguenti: 
      data di fabbricazione, eventualmente in codice; 
      tenore, in peso, di materia grassa proveniente dal latte; 
      la dicitura: "Formula C - art. 4, punto 3, del regolamento  CEE
n. 570/88"; 
      eventualmente, il numero d'ordine di cui all'art. 10, paragrafo
4. 
   Tuttavia, se i prodotti di cui alla lettera  a)  sono  trasformati
nello stesso stabilimento nei prodotti  finali  di  cui  al  punto  1
(formula A), l'osservanza delle condizioni di cui ai punti i), ii)  e
iii) non e' richiesta. 
   4. Formula D: 
    preparazioni e conserve di carni, pesci,  crostacei  e  molluschi
del capitolo 16, nonche' le preparazioni alimentari  delle  sottovoci
da 1902 20 90 a 1902 30 90 e 1902 40 90 nonche' 1904 90 10,  1904  90
90 e 2005 80 00 della nomenclatura combinata; 
    salse e preparazioni per zuppe, minestre o brodi delle  sottovoci
2103 10 00, 2103 20 00, 2103 90 10, 2103 90 90 e  2104  10  00  della
nomenclatura combinata. 
   Il tenore, in peso, di materia grassa  proveniente  dal  latte  di
queste preparazioni  calcolato  sulla  sostanza  secca  e'  uguale  o
superiore al 5%.