Art. 11. 
                         Direttore generale 
 
  1. Il direttore generale, scelto tra persone di alta qualificazione
tecnico-scientifica e manageriale in campo spaziale, e' nominato  dal
Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica, sentito il  consiglio  di  amministrazione
dell'ASI. 
  2. Il direttore generale dura in carica cinque anni e  puo'  essere
confermato una sola volta. 
  3. La funzione e'  incompatibile  con  qualsiasi  altra  attivita';
eventuali incompatibilita' devono cessare entro trenta  giorni  dalla
comunicazione della nomina. 
  4. Il direttore generale: 
    a) e' responsabile nei confronti del  presidente  dell'esecuzione
dei  programmi   dell'ASI,   nel   rispetto   di   quanto   stabilito
dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c). Propone al  presidente
l'organigramma dell'ASI; 
    b)  e'  capo  degli  uffici  e  ne  risponde  nei  confronti  del
presidente e del consiglio di amministrazione; 
    c) coadiuva il presidente, secondo  le  direttive  dello  stesso,
negli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 5, lettere  f),  g)  e
h); 
    d) cura gli adempimenti  di  carattere  tecnico-amministrativo  e
contabile; 
    e)  cura   l'esecuzione   delle   delibere   del   consiglio   di
amministrazione in base alle direttive del presidente.