Art. 11. Direttore generale 1. Il direttore generale, scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-scientifica e manageriale in campo spaziale, e' nominato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il consiglio di amministrazione dell'ASI. 2. Il direttore generale dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. 3. La funzione e' incompatibile con qualsiasi altra attivita'; eventuali incompatibilita' devono cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina. 4. Il direttore generale: a) e' responsabile nei confronti del presidente dell'esecuzione dei programmi dell'ASI, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c). Propone al presidente l'organigramma dell'ASI; b) e' capo degli uffici e ne risponde nei confronti del presidente e del consiglio di amministrazione; c) coadiuva il presidente, secondo le direttive dello stesso, negli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 5, lettere f), g) e h); d) cura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo e contabile; e) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione in base alle direttive del presidente.