Art. 12. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori e' composto dal presidente, da due membri effettivi e da due supplenti. 2. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati una sola volta. 3. Il presidente e i membri effettivi sono scelti tra i dirigenti dell'amministrazione statale. Il presidente, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro nell'ambito dei ruoli del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; gli altri due membri sono designati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. 4. Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti dell'ASI; vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilita' e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni sul bilancio consuntivo e su quello di previsione. 5. Il presidente e i membri del collegio dei revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese. 6. Per l'esercizio delle sue funzioni il collegio dei revisori si avvale del personale dell'ASI. 7. Il presidente del collegio dei revisori o uno dei componenti, designato dallo stesso presidente, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione.