Art. 12. 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
  1. Il collegio dei revisori e'  composto  dal  presidente,  da  due
membri effettivi e da due supplenti. 
  2. Il collegio dei revisori e' nominato con  decreto  del  Ministro
per il coordinamento delle iniziative per la  ricerca  scientifica  e
tecnologica e dura in carica cinque anni; i suoi  componenti  possono
essere confermati una sola volta. 
  3. Il presidente e i membri effettivi sono scelti tra  i  dirigenti
dell'amministrazione statale. Il presidente, un membro effettivo e un
membro supplente sono designati dal Ministro del  tesoro  nell'ambito
dei ruoli del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
gli altri due membri sono designati dal Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. 
  4.   Il   collegio   dei    revisori    esercita    il    controllo
amministrativo-contabile sugli atti dell'ASI; vigila  sull'osservanza
delle leggi e dei  regolamenti;  accerta  la  regolare  tenuta  della
contabilita'  e  la  corrispondenza  del  bilancio  consuntivo   alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni
sul bilancio consuntivo e su quello di previsione. 
  5. Il presidente e i  membri  del  collegio  dei  revisori  possono
procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo
e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese. 
  6. Per l'esercizio delle sue funzioni il collegio dei  revisori  si
avvale del personale dell'ASI. 
  7. Il presidente del collegio dei revisori o  uno  dei  componenti,
designato  dallo  stesso  presidente,  assiste  alle   riunioni   del
consiglio di amministrazione.