Art. 14. 
Controllo della Corte dei conti. Estensione  all'ASI  delle  funzioni
                     dell'Avvocatura dello Stato 
 
  1. L'ASI e' soggetta al controllo della  Corte  dei  conti  con  le
modalita' previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo
1958, n. 259, in quanto compatibili. 
  2. L'Avvocatura dello Stato esplica,  nei  confronti  dell'ASI,  le
funzioni di cui al testo unico delle leggi e delle  norme  giuridiche
sulla  rappresentanza  e   difesa   in   giudizio   dello   Stato   e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  approvato  con  regio
decreto 30 ottobre  1933,  n.  1611,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
 
          Nota all'art. 14:
             La  legge  n.  259/1958 riguarda la partecipazione della
          Corte dei conti al  controllo  sulla  gestione  finanziaria
          degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Le
          modalita' di controllo previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e
          9 sono le seguenti:
             "Art.  5. - I rappresentanti delle amministrazioni dello
          Stato o delle aziende statali o  degli  enti  pubblici  che
          facciano  parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di
          revisione degli enti destinatari delle contribuzioni di cui
          all'art. 2 della presente legge, sono tenuti a fornire alla
          Corte  dei  conti,  su  richiesta  della   medesima,   ogni
          informazione   e  notizia  che  essi  abbiano  facolta'  di
          ottenere, a norma delle leggi o degli statuti, per  effetto
          della   loro  appartenenza  a  detti  organi  sindacali  di
          revisione.
             Art.   6.   -   Qualora   la  Corte  dei  conti  ritenga
          insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad  essa
          pervenuti  in  base alle disposizioni degli articoli 4 e 5,
          puo'  chiedere  agli  enti  controllati  ed  ai   Ministeri
          competenti   informazioni,   notizie,   atti   e  documenti
          concernenti le gestioni finanziarie.
             Art.   7.  -  Non  oltre  i  sei  mesi  successivi  alla
          presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'art.
          4,  la  Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato
          della  Repubblica  e  alla  Presidenza  della  Camera   dei
          deputati  i  documenti  stessi e riferisce il risultato del
          controllo eseguito sulla gestione finanziaria.
             Art.   8.  -  La  Corte  dei  conti,  oltre  a  riferire
          annualmente al  Parlamento,  formula,  in  qualsiasi  altro
          momento, se accerti irregolarita' nella gestione di un ente
          e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al
          Ministro per il tesoro ed al Ministro competente.
             Art. 9. - Ai fini dell'adempimento, da parte della Corte
          dei conti, dei compiti  di  cui  alla  presente  legge,  e'
          istituita  una speciale sezione in seno alla Corte stessa".