Art. 14. Controllo della Corte dei conti. Estensione all'ASI delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato 1. L'ASI e' soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalita' previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili. 2. L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti dell'ASI, le funzioni di cui al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all'art. 14: La legge n. 259/1958 riguarda la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Le modalita' di controllo previste dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 sono le seguenti: "Art. 5. - I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o delle aziende statali o degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione degli enti destinatari delle contribuzioni di cui all'art. 2 della presente legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi abbiano facolta' di ottenere, a norma delle leggi o degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali di revisione. Art. 6. - Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli articoli 4 e 5, puo' chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie. Art. 7. - Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'art. 4, la Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati i documenti stessi e riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria. Art. 8. - La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarita' nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro per il tesoro ed al Ministro competente. Art. 9. - Ai fini dell'adempimento, da parte della Corte dei conti, dei compiti di cui alla presente legge, e' istituita una speciale sezione in seno alla Corte stessa".