Art. 17. Diritti di invenzione e brevetto 1. Appartengono all'ASI i diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esecuzione del rapporto di lavoro comunque svolto nell'interesse dell'Agenzia o nel corso dell'adempimento di contratti aventi ad oggetto anche attivita' di studio, di ricerca o di sperimentazione, salvo il diritto dell'inventore di esserne riconosciuto autore. 2. Spetta altresi' all'inventore un equo premio commisurato alla importanza dell'invenzione, avuto riguardo anche alla sua utilizzazione industriale. 3. Per l'erogazione del premio e' necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. 4. Il diritto di brevetto, le procedure per il suo conseguimento e le modalita' per la concessione di licenze per le invenzioni conseguite da enti e societa' in attuazione dei loro rapporti contrattuali, consortili o societari con l'ASI sono disciplinati con apposito distinto capitolato, approvato con decreto del Ministro vigilante, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.